11 Giugno 2019

Tremonti “ambiente”: è possibile far valere l’agevolazione in giudizio

di Andrea CaboniGianluca Cristofori
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I dubbi relativi alla cumulabilità dell’agevolazioneTremonti ambiente” (di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) con gli incentivi del “conto energia” hanno, inizialmente, spinto gli operatori del settore ad astenersi prudenzialmente dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.

Successivamente, l’articolo 19 del Decreto 5 luglio 2012 ha stabilito espressamente la possibilità di cumulare i benefici di cui al “secondo conto energia” con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.

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