Tremonti Ambiente: l’integrativa salva il credito d’imposta
di Massimo ConigliaroLa dichiarazione dei redditi, compresa quella integrativa, costituisce una manifestazione di scienza e non di volontà, anche quando riguarda la richiesta di un’agevolazione: la stessa rimane dunque emendabile con una integrativa a favore nei termini.
È questo il principio ribadito dalla CTR Piemonte, con la sentenza n. 530/2019 (Sez. 1, est. Biagio Verde).
In tale giudizio, la controversia traeva origine da una cartella di pagamento conseguente il controllo automatizzato ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973 che non aveva tenuto conto della dichiarazione integrativa a favore del contribuente relativa all’anno 2010, presentata in data 15 luglio 2013, disconoscendo così la perdita per tale esercizio utilizzata in compensazione nel 2012.
Il contribuente si era opposto alla pretesa erariale sostenendo che la denuncia originaria è, per consolidata giurisprudenza, dichiarazione di scienza e come tale suscettibile di rettifica nei tempi previsti (rispettati nella fattispecie) per operarla; a detta tesi l’Ufficio aveva contrapposto la previsione di cui all’articolo 2, comma 8 bis, D.P.R. 322/1998 per la quale l’integrativa in discussione doveva essere prodotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, e cioè entro il 30 settembre 2012.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, contestava la configurabilità, nel caso di specie, di “dichiarazione di scienza” sull’assunto che, riguardando la rettifica una richiesta di agevolazione (la c.d. Tremonti Ambiente), si fosse in presenza di “espressione di originaria di volontà del contribuente”, in quanto tale non emendabile. La CTP Cuneo aveva accolto il ricorso.
L’Amministrazione Finanziaria aveva tuttavia impugnato la sentenza e – oltre a ribadire, ampliandole, le argomentazioni sviluppate nel precedente grado – eccepiva il vizio di ultrapetizione per avere i giudici di primo grado supplito con proprie considerazioni alla carenza di prova circa i dubbi sull’applicabilità delle norme agevolative, meramente affermate dalla società contribuente.
Nel giudizio di appello, la CTR Piemonte dava preliminarmente atto che la medesima sezione, seppur con Collegio in composizione parzialmente diversa, si era già espressa sulla stessa materia e per il medesimo contribuente aderendo alla tesi dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, melius re perpensa, riteneva di rivedere il proprio orientamento anche alla luce delle pronunce nel frattempo espresse dalla Corte di Cassazione.
In particolare, i giudici torinesi hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13378/2016) che ha condiviso l’orientamento espresso – non senza difformi interpretazioni – dalla quinta sezione, laddove ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’articolo 2 D.P.R. 322/1998.
La ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra la dichiarazione integrativa, la richiesta di rimborso ed il contenzioso giudiziario eventualmente insorto in conseguenza di errori o omissioni nella dichiarazione fiscale risolvono i dubbi circa l’oggetto ed i limiti della dichiarazione integrativa.
La Cassazione ha infatti affermato il principio in base al quale la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’Indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’Imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973.
Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 D.P.R. 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8 bis, D.P.R. 322/1998.
La CTR Piemonte ricorda quindi che “occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano o termini previsti dall’articolo 2, comma 8 e 8-bis, del dpr n. 322/1998 rispetto a quelle che governano il processo tributario”.
Precisano quindi i giudici che la Suprema Corte (sentenza n. 9849/2018) ha ribadito la possibilità per il contribuente di opporsi sempre in sede contenziosa alla pretesa tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
Applicando tali principi al caso trattato, il collegio torinese rilevava che oggetto del contendere era l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sui dati forniti dal contribuente. L’enunciato orientamento è stato quindi ritenuto esaustivo ai fini della decisione e l’appello dell’Agenzia delle Entrate rigettato.