24 Ottobre 2014

Tremonti-quater: pochi investimenti anche nella media di raffronto

di Fabio Garrini
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Mancano ancora le indicazioni dell’Agenzia relativamente all’agevolazione per l’acquisto di
beni strumentali nuovi, ma visto l’orizzonte temporale offerto per perfezionare gli acquisti (che dovranno avvenire obbligatoriamente entro il prossimo 30 giugno 2015), piuttosto limitato, anche considerando che un terzo di questo periodo è già passato, occorre cimentarsi “al buio” nelle prime valutazioni per consigliare al meglio i clienti.
Tra queste problematiche, non ancora sviscerate, vi è il
calcolo dell’agevolazione, soprattutto in relazione alla verifica della
media di riferimento per il calcolo dell’agevolazione effettivamente spettante: l’art. 18 comma 1 del DL 91/14 offre infatti il diritto a beneficiare del bonus solo per
l’eccedenza degli investimenti rispetto alla media del quinquennio precedente (comunque al netto dell’anno con investimenti più rilevanti che può essere scartato dal calcolo), ma non precisa come tale media vada costruita.
 
Il principio di omogeneità
In assenza di indicazioni ufficiali, la soluzione più ragionevole per procedere a tale calcolo è quella che impone di
verificare quanto detto in passato in occasione di situazioni analoghe, in particolare nelle prime due edizioni dell’agevolazioni Tremonti ove, come nella presente disposizione, l’investimento agevolabile doveva essere nettizzato della media di investimenti pregressi.
In quella sede venne affermato il cosiddetto
principio di “omogeneità”, secondo cui la costruzione della media deve seguire le
stesse regole previste oggi per l’individuazione degli investimenti agevolati.
Quindi:
  • prima di tutto occorre prendere in considerazione solo i beni strumentali nuovi, escludendo tutti i beni strumentali usati;
  • occorre poi far riferimento ai beni che rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO, in quanto solo questi sarebbero nel 2014 investimenti rilevanti (tenendo in considerazione tutte le situazioni peculiari oggetto di chiarimento nella CM 44/E/09);
  • vanno quindi presi in considerazione solo i beni che presentano un costo unitario almeno pari ad € 10.000 in quanto tale è il limite di rilevanza per gli investimenti effettuati;
  • infine non si dovrebbe tener conto dei disinvestimenti posti in essere in tali anni, come non dovrebbero rilevare i disinvestimenti realizzati nella finestra temporale in cui opera l’agevolazione (25.06.2014 – 30.06.2015).
Pertanto, il calcolo della media non dovrà essere condotto assumendo tutti i beni strumentali acquistati, ma occorrerà condurre una
opportuna verifica per ogni cespite.
E questo sarà necessario a tutto vantaggio del contribuente che potrà computare una
media sicuramente molto più leggera rispetto a quella che si otterrebbe dal computo di tutti gli investimenti effettivamente realizzati in passato.
In definitiva, se i paletti per considerare agevolabile un investimento sono numerosi, allo stesso tempo tali
parametri selettivi saranno operativi per il computo degli investimenti della media.
Malgrado ciò, comunque il lavoro necessario per verificare il registro dei beni ammortizzabili non sarà “banale”:
se anche la media fosse zero, comunque l’attività di ricerca documentale potrebbe essere consistente.
Da questo punto di vista risultava certamente più funzionale la precedente
Tremonti-ter che, almeno sotto il profilo dell’impegno richiesto nel calcolo, prescindendo da ogni confronto con gli anni precedenti, si dimostrava sicuramente
più “snella”.