11 Gennaio 2023

Triangolare comunitaria: la semplificazione vale solo con la designazione espressa

di Francesco Zuech
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella disciplina delle triangolari comunitarie semplificate di cui all’articolo 141, 197 e 42 della Direttiva IVA 2006/112/CE (articolo 40, comma 2, articolo 46, comma 2, articolo 44, comma 2/a, articolo 38 comma 7 e articolo 41 D.L. 331/1993 nella norma domestica) l’espresso riporto della dicitura “inversione contabile” per designare il cliente finale quale debitore d’imposta è un requisito fondamentale e non una mera formalità.

Non è sufficiente, infatti, che il promotore si limiti ad indicare nella propria fattura (troppo genericamente) che si tratta di un’operazione triangolare esente (rectius non imponibile) per fruire della semplificazione prevista dalla normativa de quo ed evitare l’onere di identificazione nello Stato di arrivo dei beni.

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