Triangolazione con stabile organizzazione nel Paese UE di destinazione
di Marco PeiroloSi ipotizzi che l’impresa italiana, con stabile organizzazione in Germania, acquisti i beni da un fornitore belga per rivenderli al proprio cliente tedesco.
Gli scenari che s’intendono esaminare sono due:
- i beni sono trasportati direttamente dal fornitore belga al cliente finale tedesco;
- i beni sono trasportati dal fornitore belga al cliente finale tedesco in regime di “call-off stock”, essendo introdotti in un deposito presso i locali del cliente tedesco, ma restano di proprietà dell’impresa italiana sino al momento dell’estrazione da parte del cliente tedesco.
Nel primo scenario, trovano applicazione le indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (Parte A, § 16.2), sicché è possibile ritenere che l’impresa nazionale, a prescindere dal possesso della stabile organizzazione in Germania:
- nel rapporto con il fornitore belga pone in essere un acquisto intracomunitario;
- nel rapporto con il cliente tedesco effettua una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.
Di conseguenza, l’impresa italiana:
- riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, senza tuttavia esporre l’IVA a norma dell’art. 40, comma 2, dello stesso decreto. In particolare, IT deve: (i) numerare e integrare la fattura intracomunitaria ricevuta, indicando il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, senza tuttavia indicare l’ammontare dell’IVA; (ii) annotare la fattura intracomunitaria così integrata, distintamente, nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, e con riferimento al mese precedente, mentre l’annotazione nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) non è obbligatoria non essendo possibile esercitare la detrazione;
- emette fattura senza IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della norma comunitaria o nazionale di riferimento. La fattura deve essere annotata, distintamente, nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) designando espressamente sul documento il cliente tedesco quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell’imposta.
Per entrambe le operazioni sorge l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria, dai quali deve risultare in modo specifico il ricorso all’operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato. Nello specifico:
- nel modello INTRA 2-bis, nelle colonne 2 e 3, relative al fornitore, deve essere indicato il codice ISO e il numero identificativo del soggetto belga, mentre nella colonna 6 (natura della transazione) deve essere indicato il codice “A”;
- nel modello INTRA 1-bis, nelle colonne 2 e 3 devono essere indicati il codice ISO e il numero identificativo del cliente tedesco, mentre nella colonna 5 (natura transazione) va specificato il codice “A”.
Le colonne da 7 a 13 per le cessioni e da 8 a 15 per gli acquisti, riguardanti i dati statistici, non devono essere compilate nemmeno dai contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli elenchi, in quanto i beni non entrano in Italia.
Nel secondo scenario, l’impresa italiana effettua un trasferimento di beni “assimilato” ad una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE. Il suddetto trasferimento beneficia, in Belgio, dell’esenzione da IVA di cui all’art. 138, par. 1, della stessa Direttiva, essendo ivi territorialmente rilevante in base all’art. 32 della Direttiva, che individua il luogo della cessione con quello “dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”.
Fermo, pertanto, restando che l’impresa italiana deve identificarsi in Belgio per adempiere agli obblighi connessi alla cessione intracomunitaria ivi effettuata (es. fatturazione, elenco riepilogativo, dichiarazione periodica, ecc.), il trasferimento di beni a destinazione della Germania dà luogo al corrispondente acquisto intracomunitario “assimilato”, la cui imposta, dovuta ai sensi degli artt. 20 e 40 della Direttiva n. 2006/112/CE, è assolta dalla stabile organizzazione tedesca dell’impresa italiana.
La cessione dei beni nei confronti del cliente tedesco, che ha luogo nel momento del passaggio della proprietà, vale a dire all’atto dell’estrazione dal deposito, soddisfa il presupposto territoriale in Germania, ove i beni sono fisicamente presenti. L’impresa italiana, per il tramite della propria stabile organizzazione, deve emettere la relativa fattura con addebito dell’imposta locale.