26 Gennaio 2023

Triangolazioni comunitarie non imponibilità della prima cessione

di Euroconference Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Domanda

La società LU è stabilita in Lussemburgo e identificata ai fini Iva in Spagna. Non è identificata ai fini Iva in Italia.

L’oggetto sociale di LU consiste nell’importazione di prodotti elettronici per la casa per la vendita a società di grande distribuzione in tutta Europa (B2B). La merce è importata dalla Cina in Spagna e dalla Spagna inviata agli clienti UE.

A marzo 2022 la società LU ha importato beni in Spagna e venduti a una società stabilita in Italia (di seguito “cliente IT”). I beni sono stati inviati direttamente dalla Spagna in Italia.

I beni sono stati stoccati presso il cliente IT, in quanto non ancora destinati alla vendita immediata ai clienti finali.

A maggio 2022, per questioni di ottimazione dei processi logistici, è stato deciso di riacquistare le merci immagazzinate in Italia e venderle e spedirle a un cliente francese.

Questa transazione IT-> FR è stata eseguita come segue:

  • il cliente IT ha emesso la fattura per le merci alla società LU senza Iva, indicando cessione intracomunitaria articolo 38, D.L. 331/93 e la partita Iva spagnola della società LU. Dalla descrizione della fattura risulta che si tratta di un reso di merci. Il trasferimento della proprietà delle merci alla società LU si è perfezionato all’atto della vendita (accordo verbale). La società LU ha incaricato una società di logistica di consegnare la merce da IT a FR. La società LU è indicata come mittente sul DDT al cliente FR. Il periodo di consegna in Francia è stato maggio 2022.

Si tratta di un caso isolato, in futuro non saranno effettuate operazioni imponibili in Italia per le quali è necessaria la registrazione ai fini Iva.

Con la presente si chiede conferma:

  • che la cessione dal cliente IT alla società LU avrebbe dovuto essere fatturato con applicazione dell’Iva al 22% trattandosi di una cessione interna IT;
  • che per la successiva vendita da parte della società LU al cliente FR, con invio dei beni da IT alla FR, la società LU si sarebbe dovuta registrare ai fini Iva in Italia, per poter effettuare una cessione intracomunitaria;
  • che è possibile, in questo specifico caso, registrarsi ai fini Iva in Italia a posteriori, pagando le corrispondenti sanzioni, al fine di poter rappresentare correttamente la vendita intracomunitaria da IT a FR effettuata, considerando che:
  1. alla data della cessione (maggio 2022) non c’erano i presupposti dell’articolo 138, § 1, Direttiva 2006/112/CE (partita Iva italiana e invio del modello Intrastat) e
  2. la partita Iva italiana ancora da attribuire non è valida retroattivamente, viene attribuita con validità solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di identificarsi (pertanto non è possibile presentare retroattivamente un elenco Intrastat per il periodo di maggio 2022, il software Intrastat scarta il file in quanto si riferisce a un periodo prima della validità della partita Iva italiana);
  • che la registrazione tardiva ai fini Iva in Italia non impedisce un futuro rimborso Iva, che si renderebbe necessario, in caso in cui il cliente IT corregge le fatture emesse (senza Iva) relative alla transazione e le emetterà con applicazione dell’Iva italiana in quanto cessione interna.

LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION…