23 Settembre 2016

Il Tribunale svizzero si pronuncia sulle richieste di informazioni

di Roberto Bianchi
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La conseguente coniugazione delle “rogatorie raggruppate”, perfezionate dall’amministrazione finanziaria degli Stati Uniti d’America nei confronti della Confédération Suisse, è rappresentata dalle “domande di gruppo formulate dalle nazioni Europee. La campagna per avversare i frodatori fiscali internazionali rappresenta l’ultimo step del percorso di repressione tributaria messo in atto dal fisco svizzero, successivamente a quelli avverso gli istituti di credito e le loro maestranze. Di conseguenza le banche svizzere, chiamate a fornire all’amministrazione finanziaria elvetica le informazioni richieste dagli uffici tributari statunitensi afferenti i loro correntisti, corredano tali dati con quelli concernenti i dipendenti che hanno servito tale clientela, segnalando anche i soggetti che hanno svolto mansioni meramente operative. Il 25 agosto 2016 il Tribunale amministrativo federale ha smentito l’Amministrazione federale delle contribuzioni convenendo che, sia i subordinati sia gli ex subalterni, hanno il diritto di ricorrere avverso la decisione dell’amministrazione finanziaria elvetica – condivisa dagli istituti di credito d’oltralpe – di inviare all’amministrazione finanziaria degli Stati Uniti d’America anche i dati afferenti il personale coinvolto. Tuttavia l’amministrazione federale delle contribuzioni non ha gettato la spugna e ha presentato il proprio ricorso al Tribunale federale, con l’obiettivo di assicurare la divulgazione dei nominativi delle maestranze appartenenti agli istituti di credito correlati a una moltitudine di documenti riferibili ai frodatori tributari yankee. Anche questa controversia è stata recapitata al Tribunale federale elvetico il quale ha recentemente depositato una sentenza che ha recepito quanto sostenuto dall’amministrazione federale delle contribuzioni – smentendo il Tribunale amministrativo federale elvetico, che aveva tentato di bloccare la richiesta di informazioni su un cliente olandese di UBS – concedendo il via libera alla condivisione delle informazioni con i Paesi Bassi.

Successivamente alle determinazioni relative alle domande raggruppate provenienti dagli Stati Uniti d’America, il Tribunale federale elvetico è stato chiamato a pronunciarsi a fronte di una domanda di gruppo inoltrata dall’Olanda,  nella quale si richiedeva all’amministrazione finanziaria elvetica di ottenere informazioni afferenti i contribuenti residenti nei paesi bassi che hanno scelto di non rispondere, totalmente o parzialmente, alla comunicazione con la quale UBS li esortava a dimostrare di avere in essere posizioni tributarie regolarmente emerse nel proprio paese di residenza. L’Amministrazione finanziaria olandese aveva pertanto confezionato un «modello di comportamento», nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina federale sull’assistenza internazionale in materia tributaria.

L’amministrazione finanziaria olandese ha utilizzato questa istanza come un moderno “cavallo di Troia”, richiedendo le informazioni bancarie relative ai clienti UBS che non avevano fornito una risposta esaustiva alla comunicazione proveniente da “Union Bank of Switzerland” a sua volta incalzata da “Swiss Financial Market Supervisory Authority”.

Va ricordato che, il 21 marzo 2016, il Tribunale amministrativo federale elvetico ha accolto il ricorso di un contribuente olandese, ritenendo che gli strumenti convenzionali fra la Svizzera e l’Olanda non fossero sufficientemente chiari per favorire l’accoglimento delle domande raggruppate. Ma il Tribunale federale il 12 settembre 2016 è addivenuto alla differente conclusione secondo la quale gli accordi fra Svizzera e Olanda dispongono che il nome del contribuente estero, che è oggetto di un’indagine tributaria estera e, di conseguenza di una rogatoria internazionale inviata all’amministrazione finanziaria elvetica, non debba inevitabilmente essere identificato. È sufficiente che questo soggetto possa essere individuato con ragionevole certezza come facente parte di una ben definita tipologia di soggetti. È tuttavia necessario, in questi frangenti, definire in modo chiaro e preciso il cosiddetto modello di comportamentoassociato a una determinata categoria di contribuenti in maniera tale che i soggetti che si vengono a trovare all’interno dei limiti definiti attraverso il modello, vengano inevitabilmente segnalati.

Pertanto fra qualche settimana l’Agenzia delle Entrate olandese otterrà le notizie concernenti i contribuenti fiscalmente domiciliati in Olanda che avevano omesso di informare UBS dell’avvenuta regolarizzazione tributaria delle loro posizioni bancarie elvetiche. Analoga sorte si avrà per la speculare rogatoria olandese afferente i correntisti di un altrettanto prestigioso istituto di credito svizzero.

La sentenza menzionata avrà rilevanza anche per le domande raggruppate che potrebbero essere inoltrate nei prossimi mesi da parte delle amministrazioni finanziarie di altre Nazioni, rientranti o non rientranti nell’Unione europea o nello spazio economico europeo. La facoltà di presentare rogatorie raggruppate è ammessa anche dal diritto federale svizzero e pertanto non risultano essere attivabili esclusivamente in relazione a una convenzione con una o più nazioni nello specifico. In merito al nostro paese le domande raggruppate sono palesemente ammesse ma possono riguardare esclusivamente gli avvenimenti successivi al 23 febbraio 2015, data di sottoscrizione, da parte del Governo italiano e del Consiglio federale svizzero, del protocollo che ha modificato la convenzione tra le due nazioni avverso le doppie imposizioni, entrato in vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono perfezionate in entrambi i Paesi. La novellata convenzione pertanto è in grado di soddisfare il vigente standard internazionale (OCSE) sullo scambio di informazioni su domanda. Per il futuro, dal 1 gennaio 2017, entreranno in vigore la cooperazione spontanea e lo scambio automatico delle informazioni mentre per il recente passato l’Amministrazione finanziaria italiana potrà fare ricorso alle domande raggruppate.

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