Tributi locali: atti esclusi dal contraddittorio obbligatorio
di Angelo GinexL’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2, del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).
Tra le tante modifiche, occorre segnalare l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, recante “Principio del contraddittorio”, che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.
Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto. Il contribuente avrà a disposizione un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali deduzioni difensive, ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Inoltre, si tratta di un contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabile indistintamente a tutte le tipologie di tributi (armonizzati e non armonizzati), così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).
Con specifico riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo, l’articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000, dispone che: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tali atti sono stati appositamente individuati con D.M. 24.4.2024, emanato a firma del Viceministro del Ministero dell’economia e delle finanze, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.4.2024.
Tale decreto, come auspicato da IFEL nella “Nota di approfondimento – Nuovo Statuto dei diritti del contribuente” dello scorso 5.2.2024, non individua gli “atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio”, ma conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
Ed infatti, nel preambolo del D.M. 24.4.2024 si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 1, L. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Con ulteriore “Nota di approfondimento – Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” del 3.5.2024, l’IFEL ha chiarito, altresì, che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, D.L. 39/2024, anche per gli enti locali le disposizioni di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, si applicano agli atti emessi dal 30.4.2024.
Nella medesima nota, con specifico riferimento agli “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo”, l’IFEL ha evidenziato che, nelle more dell’approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è, comunque, tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’articolo 6-bis, L. 212/2000, così come peraltro attuati dal citato decreto ministeriale del 24.4.2024.
Ciò significa che non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Sarà, comunque, opportuno, esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo, ai sensi del più volte citato articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione.
Da ultimo, l’IFEL ha rimarcato l’importanza di recepire l’istituto in un atto di normazione comunale, al fine di adattarlo alla particolare disciplina dei tributi comunali, nonché per prevenire contrasti interpretativi, fonte di contenzioso, oltre che per rendere più trasparente l’azione del Comune nella gestione del rapporto con i contribuenti.