1 Aprile 2015

Troppi adempimenti per gli enti pubblici: niente Spesometro 2015

di Maria Paola Cattani
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È opportuno “non gravare gli enti pubblici di ulteriori incombenze”: devono già “adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne” per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento dell’Iva dovuta a seguito del nuovo regime di scissione dei pagamenti. Per questo motivo, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 44922/2015, pubblicato ieri, esclude anche per il 2014 le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, lo Spesometro.

A controbilanciare questa previsione, che può suonare beffarda nei confronti di tutti quegli operatori che hanno dovuto adeguarsi alle citate novità e che in più dovranno ottemperare senza “sconti” all’adempimento dello Spesometro, viene tuttavia prorogata anche la deroga concessa per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e alle agenzie di viaggio (art.74-ter D.P.R. 633/72), per i quali, quindi, sarà possibile, anche relativamente al 2014, comunicare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro.

Si ricorda che la scadenza Spesometro 2015 è suddivisa per scaglioni:

  • 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente;
  • 22 aprile per chi liquida trimestralmente l’Iva;
  • 30 aprile per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.

Per la trasmissione occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” previsto, come noto, anche per comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori “black list“, gli acquisti effettuati dagli operatori economici di San Marino con autofattura, le operazioni legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 Euro e fino a 15.000 Euro.

L’obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le operazioni:

  • con obbligo di emissione della fattura, per le quali la comunicazione va effettuata a prescindere dall’importo;
  • senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva.

Si ricorda tuttavia che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le:

  • importazioni
  • esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente); 
  • operazioni intracomunitarie;
  • operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.); 
  • le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate

Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva (compresi gli agricoltori in regime di esonero) che effettuano operazioni rilevanti Iva, esclusi i “vecchi” contribuenti minimi (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) ed i “nuovi” i soggetti che aderiscono al regime fiscale “forfettario” agevolato (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori.

Le originarie disposizioni avevano previsto che a partire dallo Spesometro 2015 sarebbe dovuta scadere la norma in deroga che, per semplificazione, prevedeva l’obbligo di comunicazione delle operazione rilevanti ai fini Iva superiori a 3.600 euro da parte dei commercianti al dettaglio, viaggi e turismo, così come, sempre a partire dal 2015, anche per la Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e per gli Enti locali sarebbe scattato l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Il Provvedimento di ieri, invece, conferma:

  • modificando il Provvedimento del 5 novembre 2013, che le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014;
  • modificando il Provvedimento del 2 agosto 2013, in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013, che per commercianti al dettaglio e tour operator resta il tetto dei 3.600 euro, sotto il quale non vi è obbligo di comunicare le operazioni attive, anche per il 2014.