Trust: accorgimenti utili per il passaggio di consegne fra trustee
di Angelo GinexIl subentro di un “nuovo” trustee al precedente rappresenta un momento delicato della vita del trust, oltre che per il trustee stesso, anche per i beneficiari.
Per tale ragione è bene porsi il problema sin dalla redazione dell’atto istitutivo, in quanto l’individuazione di una legge che regoli adeguatamente la fase del “passaggio di consegne”, consentirà di assicurare una tutela soddisfacente sia della posizione del trustee uscente che di quella dei beneficiari.
Le leggi straniere disciplinano in modo differente il subentro di un “nuovo” trustee al precedente: alcune riconoscono in capo al trustee uscente la facoltà di ritenzione del fondo in trust (ad esempio, Bahamas, Jersey, Guernsey e Belize), mentre altre non prevedono nulla al riguardo. Alcune leggi prevedono l’automatico trasferimento del fondo in trust in favore del “nuovo” trustee (vedi le leggi inglese, scozzese e australiana), mentre altre non contemplano un simile effetto (ad esempio, Jersey, Guernsey e Belize).
Inoltre occorre precisare che il “passaggio di consegne” può essere disciplinato anche mediante la tecnica del c.d. “depecage”, ovvero adottando una legge diversa da quella regolatrice del trust.
Va tuttavia precisato che è preferibile prevedere nell’atto istitutivo stesso una specifica disciplina sul punto, piuttosto che limitarsi al richiamo di una legge straniera. Ciò significa che è opportuno regolare nell’atto istitutivo stesso, ad esempio, il diritto del trustee uscente di essere manlevato, il trasferimento del fondo in trust fra i trustee e il passaggio dei documenti inerenti il trust.
Con riferimento al diritto del trustee uscente di essere manlevato dalle obbligazioni assunte e da quelle che matureranno dopo la sua cessazione dall’incarico, occorre sottolineare che nell’atto istitutivo tale diritto potrà essere previsto soltanto in relazione a quelle obbligazioni che siano state correttamente assunte. Il diritto inglese sancisce infatti il principio secondo cui il trustee uscente gode del diritto di essere manlevato in relazione a tutte le obbligazioni “properly incurred”.
In tale contesto potrebbe essere opportuno anche offrire al trustee uscente delle garanzie reali sul fondo in trust, affinché questi possa escuterle in caso di mancato adempimento (per qualsivoglia motivo) da parte del “nuovo” trustee.
Per quanto concerne poi le obbligazioni tributarie, si evidenzia che il diritto di essere manlevato (che il trustee uscente vanti in ragione di apposita clausola nell’atto istitutivo) comprende anche i debiti fiscali ma non eventuali sanzioni, a meno che il mancato adempimento degli obblighi tributari sia conseguenza della carenza di liquidità nel fondo in trust allo stesso non addebitabile.
È d’uopo sottolineare altresì che la liberatoria è concessa senza alcun limite temporale e, quindi, una manleva che possa dirsi “ragionevole”, secondo alcune leggi del modello internazionale (ad esempio, Jersey e Guernsey), ricomprenderà anche le obbligazioni future, condizionate o di altro tipo.
Tra gli strumenti di garanzia della posizione del trustee uscente vi è poi la c.d. convenzione liberatoria, che consente di prevedere in favore di quest’ultimo manleve e liberatorie, ovvero esoneri da responsabilità equivalenti del c.d. right to indemnity.
Detto in altri termini, a mezzo di tale manleva che può anche non essere contestuale alla sostituzione, il trustee uscente viene protetto dalle obbligazioni relative al trust di cui terzi possano richiedergli l’adempimento. L’onere di assicurare questa protezione è in capo al “nuovo” trustee, che vi farà fronte impiegando i beni del fondo in trust (o comunque in capo ai beneficiari, se hanno ricevuto beni in anticipo sul termine finale o il trust sia cessato).
Con riferimento al passaggio dei documenti inerenti il trust occorre evidenziare che tale fase non viene regolata da alcuna delle leggi straniere, eccezion fatta per San Marino e Nuova Zelanda.
Al riguardo si rileva che è opportuno che il trustee subentrante predisponga una comunicazione scritta da inviare al trustee uscente, in cui richiedere a quest’ultimo di predisporre i documenti inerenti il trust e di prepararsi alla consegna. Tale missiva sarà preceduta da un confronto tra i due trustee e dovrà essere sottoscritta dal trustee uscente “per accettazione”.
Infine occorre segnalare la questione attinente alla “privacy”, che assume rilevanza nel momento in cui si ha il trasferimento dei dati personali relativi a taluni soggetti (ovvero il disponente, il guardiano e i beneficiari).
Il trattamento di tali dati da parte del trustee subentrante dovrà avvenire nel rispetto di alcuni principi normativamente previsti, quali, ad esempio, quello di liceità, correttezza e trasparenza, nonché in ossequio alla normativa antiriciclaggio. Parimenti il trustee uscente sarà obbligato a conservare per dieci anni i dati relativi alla adeguata verifica della clientela.