Trust “Dopo di noi”: esenzione in caso di retrocessione dei beni per premorienza
di Angelo GinexLa circolare AdE 34/E/2022, intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. “Trust sul Dopo di noi” e dei cc.dd. fondi speciali.
Innanzitutto è opportuno rammentare che il trust è stato annoverato, per la prima volta, tra gli strumenti che possono essere impiegati nella tutela dei soggetti più deboli, con l’emanazione della c.d. Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), recante la disciplina per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave.
Tale istituto rappresenta una validissima alternativa all’amministrazione di sostegno prevista con L. 6/2004, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’autonomia privata all’intervento del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno strumento duttile che si adatta meglio al caso concreto.
Sotto il profilo fiscale, occorre evidenziare che il legislatore ha riservato importanti agevolazioni al “Trust sul Dopo di noi”, così come ai vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter cod. civ. ovvero ai fondi speciali, prevedendo che i beni e diritti in essi conferiti, gravati o destinati sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, purché sussistano congiuntamente tutte le condizioni specificamente individuate (articolo 6, comma 3, L. 112/2016).
Detto in altri termini, l’atto istitutivo e l’atto di dotazione non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni, mentre ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trusts ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter cod. civ., istituiti in favore delle persone con disabilità grave, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Al riguardo è interessante la precisazione fatta dall’amministrazione finanziaria nella circolare in esame con riferimento ai c.d. fondi speciali.
In particolare, essa ha rilevato che per le disposizioni effettuate a favore dei fondi speciali di cui all’articolo 1, comma 3, L. 112/2016, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 6 della medesima legge, si applica anche nel caso in cui l’apporto dei beni venga disposto per mezzo di un atto mortis causa. Ciò, sulla base della considerazione per la quale il ridetto articolo 6 – ha osservato l’amministrazione – cita in modo generico i beni e diritti “conferiti in trust”, senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti debbano essere effettuati, e richiama esplicitamente l’articolo 2 D.L. 262/2006, che al comma 47 si riferisce indistintamente ai trasferimenti di beni attuati sia mediante atti tra vivi che mortis causa.
Inoltre l’amministrazione ha chiarito che i conferimenti di beni e diritti potranno avvenire anche in maniera frazionata nel corso della vita del trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio delle disposizioni indicate.
È stato altresì precisato che, mancando specifiche preclusioni nell’articolo 6 L. 112/2016, oggetto del conferimento possa essere anche la sola nuda proprietà di beni immobili, facendo riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento, ai fini dell’attribuzione del valore ai beni conferiti.
Interessanti sono poi le indicazioni fornite in relazione alle ipotesi di “retrocessione” al soggetto disponente dei beni vincolati in trust e le attribuzioni del patrimonio residuo alla morte del beneficiario disabile grave.
Si è osservato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, L. 112/2016, in caso di “premorienza” del beneficiario disabile grave, qualora i beni e diritti in trust ritornino ai soggetti che hanno istituito il trust, i trasferimenti beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Anche in questo caso, l’amministrazione recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass. Sent. 30/03/2021, n. 8719).
Ai sensi del successivo comma 5, invece, qualora il trasferimento del patrimonio residuo avvenga in favore di terzi, esso dovrà scontare l’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Infine si è rilevato che in assenza di una esplicita esclusione per gli atti a titolo oneroso, anche a tali atti di acquisto posti in essere dal trustee è possibile applicare l’agevolazione della misura fissa sia per l’imposta di registro che per le imposte ipotecaria e catastale, purché si tratti di trust istituito nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla L. 112/2016.