Trust e successione ereditaria di una farmacia
di Luigi FerrajoliIn passato abbiamo esaminato una vicenda riguardante gli eredi del titolare di un’attività di farmacia i quali, al decesso del padre, non avendo ancora conseguito i requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività a causa della giovane età, avevano chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Brescia l’autorizzazione ad istituire un trust conferendo a questo la proprietà della farmacia e nominando quale trustee una società, denominata “Farmacia …”, alla quale era stata affidata la gestione dell’attività.
Il trust aveva la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo degli eredi; il termine finale di vita del trust era individuato nel compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno di questi conseguisse il titolo di farmacista.
L’ASL della Provincia di Brescia aveva negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità della farmacia a favore del trust, reputando tale istituto incompatibile con la gestione della relativa attività; gli eredi erano inoltre stati invitati a trasmettere la documentazione comprovante la cessione della farmacia e della relativa azienda.
Ed invero l’art. 12, comma 2 della L. n. 475/1968 prevede che, in caso di morte del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il trapasso della titolarità dell’attività a favore di un farmacista iscritto nell’albo professionale; durante tale periodo gli eredi hanno il diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
Inoltre il medesimo art. 12, al comma 11, esclude la possibilità di trasferire la gestione dell’attività senza la contestuale cessione dell’azienda.
I beneficiari del trust nonché eredi del farmacista hanno proposto ricorso avverso il provvedimento dell’ASL avanti al TAR di Brescia che, in sede cautelare, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento.
Il medesimo Collegio con la sentenza n. 890 del 30.07.2014 ha inoltre accolto il ricorso proposto dagli eredi, annullando il provvedimento amministrativo emesso dall’ASL della Provincia di Brescia.
In sede di decisione del merito della vicenda, i giudici si sono soffermati sull’esame dell’istituto del trust come disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 e, pur rilevando che il Tribunale civile aveva ritenuto meritevole di tutela e quindi legittimo il trust in questione, hanno tuttavia escluso che tale giudizio sull’idoneità del negozio di diritto privato a soddisfare gli interessi dei beneficiari potesse incidere sul diverso giudizio relativo alla sua rispondenza o meno ai requisiti amministrativi previsti per il trasferimento della farmacia, di competenza esclusiva dell’Amministrazione e del giudice amministrativo.
In ogni caso, con riferimento alla questione fondamentale della necessità di coniugare il divieto di cessione dell’attività di farmacia senza la contestuale cessione dell’azienda di cui all’art. 12, comma 11 della L. n. 475/1968, il TAR ha accolto la tesi dei ricorrenti, rilevando che il trust di fatto ha realizzato la coincidenza tra proprietà e gestione della farmacia richiesta dal legislatore.
Nella pronuncia in commento il Collegio ha evidenziato in particolare che, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Convenzione dell’Aja, nonché dalla giurisprudenza anglosassone e italiana, il trust non è un autonomo soggetto di diritto e, di conseguenza, i beni appartengono al trustee, il quale non può essere considerato quale mero “legale rappresentante”, bensì deve qualificarsi quale proprietario dell’azienda, mentre il vincolo derivante dall’esistenza del trust ha natura obbligatoria.
Il trustee quindi può legittimamente esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del trust, con il solo divieto di acquistare personalmente i beni oggetto del trust, circostanza che secondo i giudici non appare comunque in contrasto con l’interesse perseguito dalla norma che regola il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di una farmacia.
Il TAR ha escluso inoltre il pericolo, ravvisato dall’ASL resistente, che l’attività del trustee potesse essere influenzata e determinata dalla necessità di sottostare all’obbligo di “preventiva comunicazione al Guardiano e osservare le indicazioni da quest’ultimo fornite”; secondo i Giudici infatti tale potere di controllo doveva ritenersi limitato, in forza di quanto previsto nell’atto istitutivo del trust, ad atti particolari eccedenti l’ordinaria amministrazione quali il trasferimento, da parte del trustee, di parte dei suoi compiti a soggetti terzi, o ad atti che vadano ad incidere sulla consistenza del patrimonio del trust.
Né, a parere del Collegio, rileverebbe il fatto che il disponente possa modificare le condizioni di contratto o sostituire il trustee, circostanza che deve ritenersi conseguenza del particolare regime proprietario che caratterizza i beni oggetto del trust: il potere di sostituzione o revoca del trustee è infatti esercitabile solo qualora il medesimo non agisca nel pieno rispetto dei suoi obblighi ed in caso di mancato perseguimento dello scopo per cui è stato costituito il trust; inoltre la scelta del nuovo trustee, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo, dovrebbe ricadere su un soggetto ugualmente qualificato ai sensi della Legge n. 475/1968.
Il TAR ha concluso riconoscendo che il trasferimento della proprietà della farmacia al trustee ha integrato il rispetto delle condizioni di legge che regolano la gestione dell’attività.