Trust frettoloso o trust ciclostile? No grazie
di Ennio VialSergio Pellegrino
L’istituto del trust ha fatto capolino nel nostro ordinamento ormai da più di vent’anni, tuttavia solo negli ultimi periodi lo stesso ha visto una crescente diffusione. E’ evidente che rimane uno strumento di nicchia e gli stessi operatori del settore non hanno piacere che diventi un istituto di massa. Il rischio dell’eccessivo uso potrebbe portare all’abuso.
Se vi dicessimo che il trust è un “abito su misura”, da adattare alla situazione del caso con cura sartoriale, l’affermazione risulterebbe tanto vera quanto banale.
Il trust “ciclostile” è il primo fenomeno degenerativo dell’istituto cui abbiamo assistito anni addietro. Si fa compilare un questionario al disponente dove devono essere fornite alcune informazioni di base (trustee, guardiano, beneficiari, durata, eccetera) ed il trust è servito!
I rischi di un simile approccio sono evidenti: nasce un trust che non tiene conto delle peculiarità del caso e che quindi porta ad effetti indesiderati in merito alla circolazione del patrimonio familiare o, -forse peggio, alla nullità del trust per mancanza di causa.
Figlio del trust ciclostile è il “trust frettoloso” ossia il trust che pur risultando ineccepibile sotto il profilo degli interessi tutelati, non è stato meditato e digerito dal disponente prima del fatidico atto notarile.
Ma come scoprire un atto frettoloso? E’ molto semplice: quando un disponente dice di aver fatto un trust, ma non ha la più pallida idea di quello che ha fatto o delle conseguenze dell’istituto, è evidente che i tempi di gestazione sono stati inadeguati ed il trust è nato prematuro.
Alcuni credono che per essere esperti di trust, o almeno per poterlo vendere, sia sufficiente avere in mano una bozza di atto predisposta da un consulente esperto del settore.
Nulla di più sbagliato. Quando iniziano le riunioni con il disponente e la sua famiglia si devono spiegare e riscrivere i vari articoli dell’atto più volte per cercare di cogliere le esigenze del caso e confezionarlo su misura.
Dopo un percorso così articolato, vedrete che anche il disponente diventerà un “esperto” di trust, in quanto acquisirà i meccanismi propri dell’istituto oltre ai lineamenti di natura fiscale. Si svilupperà in lui anche quel senso critico per valutare e pesare alcuni pregiudizi che spesso circondano il trust.
Quando invece si giunge dal notaio solo con una lettura superficiale fatta magari prima di addormentarsi la sera e senza l’ausilio di un consulente, il disponente accetterà supinamente quanto scritto con gravi conseguenze per il futuro.
Uscite del tipo “ma io non pensavo”, “ma io non credevo” sono molto frequenti in questi casi.
Come già sottolineato in altre occasioni, un atto di trust viene in prima battuta valutato per il suo contenuto. Si pensi, ad esempio, alla presenza di clausole contraddittorie e di soggetti non definiti né nell’atto né in alcuna fonte normativa: una ipotesi è ad esempio quella in cui si rimettono le decisioni o gli incarichi al professionista di fiducia senza che questo venga in alcun modo definito.
Tuttavia, l’analisi dell’atto non può dirsi completa se non si conoscono i soggetti coinvolti e il contegno da questi tenuti nel corso della vita del trust.
In tal senso utile potrebbe essere sicuramente utile, se possibile, la lettura del libro degli eventi.
Ci sono poi clausole che palesemente sembrano sfidare gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate proposti con la C.M. 61/E/2010 in materia di interposizione.
Il mancato rispetto dei dettami della circolare n. 61/E/2010 non rappresenta di per sé un punto di demerito del trust. L’Agenzia, infatti, ha segnalato quando un trust non acquisisce una soggettività tributaria tale da permettere l’applicazione del regime fiscale previsto per il trust, ma non può esprimere un giudizio in senso assoluto sulla bontà dell’istituto sotto profili diversi da quello fiscale.
Inoltre, anche alcune indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria dovranno essere adattate al caso concreto. Potrà ben accadere che un trust non risulti interposto pur incappando nelle maglie delle casistiche della circolare, mentre in altri casi potrà essere considerato interposto pur non ricadendo in alcuna delle previsioni.