27 Maggio 2015

Trust liquidatorio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

di Sergio Pellegrino
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Riprendiamo la nostra rubrica sul trust analizzando la sentenza del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2015 con la quale è stata affermata l’illegittimità dei trust interni.


 

Nei precedenti contributi della rubrica dedicata al trust abbiamo cercato di delineare gli elementi essenziali per istituire un trust interno, ossia un trust che come ha unico elemento di internazionalità la legge regolatrice straniera prescelta.

La legittimità del trust interno non dovrebbe naturalmente essere minimamente in discussione, ma ogni tanto capita di imbattersi in pronunce giurisprudenziali che sostengono la tesi opposta e cioè che non sia possibile istituire un trust in Italia sulla base di quanto prevede la Convenzione de L’Aja, che legittimerebbe soltanto il riconoscimento in Italia di trust istituiti all’estero.

Sentenze di questo tipo, sebbene sporadiche e non condivisibili, debbono comunque essere conosciute per confutarne le conclusioni.

L’ultima in ordine di tempo è la pronuncia della Sezione Civile del Tribunale di Udine, in composizione monocratica, n.12.875 del 28 febbraio 2015.

In una controversia relativa alla successione nel patrimonio di un noto imprenditore, la compagna di questi aveva chiesto che fosse accertata l’invalidità, o comunque l’inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 2902 del codice civile, di una serie di atti negoziali con i quali i figli di primo letto del de cuius avevano istituito due trust disponendovi i propri beni immobili.

Il giudice evidenzia come l’orientamento prevalente a livello dottrinale e giurisprudenziale, anche di legittimità, sia quello di ritenere che i trust interni possano essere istituiti sulla base della legge 264 del 1989 che ha ratificato la Convenzione de L’Aja, ma egli tuttavia “ritiene di aderire alla tesi minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell’Aja (e quindi della legge di ratifica) è solo quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law”.

La conclusione viene giustificata evidenziando come la Convenzione non imponga agli Stati contraenti il riconoscimento dei trust interni e di conseguenza, non potendosi attribuire valore normativo diverso a quello desumibile dalla Convenzione alla legge di ratifica, quest’ultima non potrebbe rappresentare la fonte normativa della “pretesa legittimità dei trust interni”.

Alla luce di queste considerazioni, la sentenza afferma che i trust in questione “non possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento o, meglio, che i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell’oggetto, in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento (v. art. 2740, comma 2°, c.c., che non consente limitazioni della responsabilità se non nei casi stabiliti dalla legge)”.

La nullità degli atti istitutivi rende evidentemente nulli, per mancanza di causa o per impossibilità giuridica del risultato voluto dalle parti, anche gli atti di disposizione con i quali i disponenti conferirono i loro beni immobili nei rispettivi trust, e questo indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla meritevolezza degli interessi perseguiti.

La sentenza, come detto, lascia perplessi, se non altro per il fatto che la Cassazione si è pronunciata sino ad oggi quasi una cinquantina di volte su tematiche legate a trust interni, ammettendone, evidentemente, la piena legittimità.

Con la ratifica della Convenzione dell’Aja, l’Italia ha legittimato il riconoscimento dei trust nel nostro Paese, e questo a prescindere da dove il trust venga istituito: sul punto non possiamo avere dubbi, nonostante talora capiti qualche “infortunio” interpretativo.