Trust senza regime transitorio per i dividendi
di Ennio VialCon la risposta ad interpello n. 454 del 16.9.2022 l’Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione personale ed avulsa dal dato normativo sul regime transitorio della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche.
Come noto, l’articolo 1, comma 1006, L. 205/2017 prevede l’applicazione del regime previgente all’introduzione della tassazione sostitutiva del 26% per i dividendi, ovviamente purché i dividendi siano maturati fino al 2017 e la distribuzione sia deliberata entro il 2022.
Con il recente intervento l’Agenzia afferma che “l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Si tratta di una interpretazione che travisa completamente la lettera della norma ma, di sicuro, il contribuente tenderà ad adeguarsi per evitare dispendiosi contenziosi.
La presa di posizione non è scevra di conseguenze. Esiste una disciplina transitoria di tenore analogo anche per le società semplici. Anche in quel caso, infatti, si applica, per un periodo transitorio, il regime previgente per gli utili deliberati entro il 2022. Forse anche in questo caso la delibera entro il 2022 non sarà sufficiente.
Che impatto avrà questa nuova presa di posizione sui dividendi percepiti dal trust?
A parte la presunzione di prioritaria distribuzione dei dividendi più anziani che l’Agenzia vede come assoluta, non sembrano esserci altre conseguenze.
Infatti, per gli utili maturati dal 2017, la base imponibile determinata dal trust ente non commerciale è pari al 100% mentre per gli utili maturati fino al 2016 la base imponibile è del 77,74%.
Questa percentuale, invero poco rotonda, era stata prevista quando l’aliquota Ires era al 27,5%, in modo da equiparare la tassazione effettiva del trust opaco a quella di una persona fisica. In sostanza è stata risolta la seguente equazione: 49.72%*43% = 21,38% = x * 27,5%. Ovviamente x è pari a 77,74%.
L’aliquota Ires dal 2017 è scesa al 24% ma la base imponibile dei dividendi in capo al trust per gli utili maturati fino al 2016 non è mutata, non avendo la stessa carattere transitorio.
L’effetto è che l’aliquota del 24% porta ad una situazione di favore per il trust, beneficiando di una tassazione effettiva, per gli utili maturati fino al 2016, del 18,67%.
Relativamente alla non rilevanza fiscale della successiva attribuzione dei frutti ai beneficiari possiamo richiamare la storica circolare 48/E/2007. Sulla stessa scia, tuttavia, si colloca anche la più recente bozza di circolare sul trust pubblicata in data 11.08.2021.
Queste considerazioni valgono in ipotesi di trust opaco.
Se il trust è trasparente, infatti, i redditi dovranno essere imputati ai beneficiari che, essendo generalmente persone fisiche che operano nella loro sfera personale, assoggetteranno detto reddito ad Irpef. La base imponibile, ad ogni buon conto, sarà sempre la medesima.
Diversa, invece, è la situazione del trust interposto. In questo caso, infatti, dovrà intervenire la tassazione applicabile in capo al soggetto nei cui confronti si configura l’interposizione. Essendo generalmente questo una persona fisica, la società, esaurita la disciplina transitoria, dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta del 26%.