Tutto pronto o quasi per gli aiuti all’innovazione nel Sud
di Luigi Scappini
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2013 del D.M. 29 luglio 2013 sono stati definiti termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento aventi l’obiettivo di innovazione e miglioramento competitivo previste per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I fondi messi a disposizione ammontano a 150 milioni di euro di cui il 60%, e quindi 90 milioni, sono riservati ai programmi riconducibili esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese.
Per poter accedere all’agevolazione che consiste in un mix di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso zero, infatti, non è previsto un limite dimensionale.
Come previsto dall’articolo 4 del decreto, per poter accedere alle agevolazioni, le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono avere, tra gli altri, i seguenti requisiti:
a. essere costituite da almeno 2 anni ed essere iscritte al Registro Imprese (limitatamente alle imprese di servizi è richiesta la forma societaria);
b. non essere in stato di crisi e quindi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c. essere in contabilità ordinaria.
I progetti, per essere ammessi all’agevolazione, devono avere ad oggetto la realizzazione di investimenti innovativi intesi come l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali (in questo caso ammesse solo per le piccole e medie imprese) tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello, determinato in termini di riduzione dei costi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica che è oggetto del programma di investimento.
L’articolo 5, che individua le caratteristiche che i programmi debbono avere per essere considerati innovativi, circoscrive anche le attività economiche che devono essere interessate, escludendo i programmi d’investimento che hanno a oggetto attività nei settori siderurgico, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche e del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricompresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Inoltre, non possono essere agevolate le attività connesse all’export verso paesi terzi e comunitari.
Come anticipato, le spese ammesse sono quelle aventi a oggetto l’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, in questo caso con la limitazione sopra richiamata, come definite ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del codice civile, che abbiano a oggetto macchinari, impianti, attrezzature, nonché programmi informatici come definiti all’articolo 5, comma 2, quali a titolo di esempio, computer dedicati per il disegno industriale, la progettazione tecnica dei processi produttivi e il sistema gestionale.
L’articolo 6 pone alcune regole relative sia alle modalità di pagamento delle immobilizzazioni, che deve avvenire a mezzo di un c/c bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento, che di contabilizzazione, poiché la spesa deve essere capitalizzata e risultare nell’attivo patrimoniale per almeno un quinquennio, ridotto a 3 anni per le piccole e medie imprese. Inoltre, le spese non devono riferirsi a compravendite tra soggetti che, nei precedenti 24 mesi alla presentazione della domanda, siano definibili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, ovvero siano entrambe partecipate, cumulativamente o in via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti.
Nel caso in cui le immobilizzazioni siano acquistate da uno o più soci o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi o parenti o affini dei soci entro il terzo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle partecipazioni all’impresa riferibili agli altri soci. La sussistenza di tale situazione va verificata a partire dai 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
I programmi devono prevedere una spesa complessiva minima di 200mila euro e massima di 3 milioni di euro; nel calcolo non si considerano, in quanto non ammissibili, singoli beni di importo, al netto dell’Iva, inferiore ai 500 euro.
L’articolo 7 definisce la percentuale di spesa “finanziabile” che viene individuata nel 75% delle spese ammissibili complessive. L’importo così determinato viene, come anticipato, ripartito in una parte da restituire, consistente quindi in un finanziamento che per espressa previsione è a tasso zero e deve essere rimborsato in un periodo massimo di 7 anni con rate semestrali costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, e una parte che diventa a tutti gli effetti un contributo a fondo perduto da contabilizzare quale contributo in conto impianti.
Per quanto riguarda la sovvenzione da rimborsare, essa è crescente in funzione delle dimensioni del soggetto richiedente, poiché è individuata nelle seguenti percentuali:
- 70% per le piccole imprese;
- 80% per le medie imprese e
- 90% per le grandi imprese.
Ai fini della determinazione dimensionale delle imprese, si deve fare riferimento a quanto previsto nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel D.M. 18 aprile 2005.
Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate all’articolo 8 del D.M. che al comma 2 prevede l’emanazione, nel termine di 90 giorni decorrenti dall’8 ottobre 2013, di un provvedimento da emanarsi sempre a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
Da ultimo si rileva come siano posti ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie consistenti, tra gli altri, nell’accensione del c/c bancario dedicato al programma presso una delle banche che saranno individuate con provvedimento ministeriale, la tenuta, per un quinquennio successivo all’ultimazione del programma, di tutta la documentazione giustificativa dello stesso e la tenuta di una contabilità separata o una codificazione contabile tale da garantire l’individuazione delle operazioni riconducibili al programma, ovviamente nel rispetto delle regole contabili.