Per poter accedere all’agevolazione che consiste in un mix di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso zero, infatti, non è previsto un limite dimensionale.
Come previsto dall’articolo 4 del decreto, per poter accedere alle agevolazioni, le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono avere, tra gli altri, i seguenti requisiti:
a. essere costituite da almeno 2 anni ed essere iscritte al Registro Imprese (limitatamente alle imprese di servizi è richiesta la forma societaria);
b. non essere in stato di crisi e quindi in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c. essere in contabilità ordinaria.
I progetti, per essere ammessi all’agevolazione, devono avere ad oggetto la realizzazione di investimenti innovativi intesi come l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali (in questo caso ammesse solo per le piccole e medie imprese) tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello, determinato in termini di riduzione dei costi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica che è oggetto del programma di investimento.
L’articolo 5, che individua le caratteristiche che i programmi debbono avere per essere considerati innovativi, circoscrive anche le attività economiche che devono essere interessate, escludendo i programmi d’investimento che hanno a oggetto attività nei settori siderurgico, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche e del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricompresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Inoltre, non possono essere agevolate le attività connesse all’export verso paesi terzi e comunitari.
Come anticipato, le spese ammesse sono quelle aventi a oggetto l’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, in questo caso con la limitazione sopra richiamata, come definite ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del codice civile, che abbiano a oggetto macchinari, impianti, attrezzature, nonché programmi informatici come definiti all’articolo 5, comma 2, quali a titolo di esempio, computer dedicati per il disegno industriale, la progettazione tecnica dei processi produttivi e il sistema gestionale.
L’articolo 6 pone alcune regole relative sia alle modalità di pagamento delle immobilizzazioni, che deve avvenire a mezzo di un c/c bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento, che di contabilizzazione, poiché la spesa deve essere capitalizzata e risultare nell’attivo patrimoniale per almeno un quinquennio, ridotto a 3 anni per le piccole e medie imprese. Inoltre, le spese non devono riferirsi a compravendite tra soggetti che, nei precedenti 24 mesi alla presentazione della domanda, siano definibili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, ovvero siano entrambe partecipate, cumulativamente o in via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti.
Nel caso in cui le immobilizzazioni siano acquistate da uno o più soci o, nel caso di soci persone fisiche, dai relativi coniugi o parenti o affini dei soci entro il terzo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle partecipazioni all’impresa riferibili agli altri soci. La sussistenza di tale situazione va verificata a partire dai 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
I programmi devono prevedere una spesa complessiva minima di 200mila euro e massima di 3 milioni di euro; nel calcolo non si considerano, in quanto non ammissibili, singoli beni di importo, al netto dell’Iva, inferiore ai 500 euro.
L’articolo 7 definisce la percentuale di spesa “finanziabile” che viene individuata nel 75% delle spese ammissibili complessive. L’importo così determinato viene, come anticipato, ripartito in una parte da restituire, consistente quindi in un finanziamento che per espressa previsione è a tasso zero e deve essere rimborsato in un periodo massimo di 7 anni con rate semestrali costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, e una parte che diventa a tutti gli effetti un contributo a fondo perduto da contabilizzare quale contributo in conto impianti.
Per quanto riguarda la sovvenzione da rimborsare, essa è crescente in funzione delle dimensioni del soggetto richiedente, poiché è individuata nelle seguenti percentuali:
- 70% per le piccole imprese;
- 80% per le medie imprese e
- 90% per le grandi imprese.
Ai fini della determinazione dimensionale delle imprese, si deve fare riferimento a quanto previsto nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel D.M. 18 aprile 2005.
Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate all’articolo 8 del D.M. che al comma 2 prevede l’emanazione, nel termine di 90 giorni decorrenti dall’8 ottobre 2013, di un provvedimento da emanarsi sempre a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
Da ultimo si rileva come siano posti ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie consistenti, tra gli altri, nell’accensione del c/c bancario dedicato al programma presso una delle banche che saranno individuate con provvedimento ministeriale, la tenuta, per un quinquennio successivo all’ultimazione del programma, di tutta la documentazione giustificativa dello stesso e la tenuta di una contabilità separata o una codificazione contabile tale da garantire l’individuazione delle operazioni riconducibili al programma, ovviamente nel rispetto delle regole contabili.