Ulteriori controlli prima dell’invio del modello Unico SC
di Federica FurlaniContinuando il check dei controlli da effettuare prima di predisporre l’invio telematico del modello Unico SC, evidenziamo alcuni righi a scopo segnaletico contenuti nel quadro RS dedicato ai prospetti vari.
Ricavi derivanti dall’attività
Nel rigo RS107 del modello Unico SC 2016 va indicato il valore dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir.
La casella di colonna 1 va barrata se la società non ha conseguito ricavi nel periodo di imposta.
Ammortamento dei terreni
Va verificata la compilazione del prospetto di dettaglio dedicato ai terreni, nel quale deve essere evidenziato il valore del terreno incorporato nel valore del fabbricato, detenuto sia a titolo di proprietà che in leasing.
Ricordiamo in fatti che l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 223/2006 ha previsto che, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili relative a fabbricati strumentali, il costo dei fabbricati deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione.
In particolare i righi RS 77-78 dell’Unico SC, vanno compilati ogni qualvolta sia necessario effettuare la verifica tra il valore del terreno iscritto in bilancio e la determinazione forfetaria (30% per i fabbricati industriali, 20% per i fabbricati diversi da quelli industriali).
Transfer pricing
La normativa italiana in materia di transfer pricing è contenuta nell’articolo 110, comma 7, del Tuir, che prevede, allo scopo di evitare il trasferimento di utili da uno Stato all’altro per ridurre la tassazione di gruppo, che il criterio di valutazione da adottare, in relazione ai beni e servizi che formano oggetto di operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo, sia quello del valore normale.
L’eventuale rettifica dei prezzi di trasferimento in base al valore normale comporta l’applicazione di una sanzione pari che va dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, quale sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1 D.Lgs. 471/1997).
L’articolo 26 D.L. 78/2010 ha tuttavia previsto un regime di esonero da tali sanzioni subordinato alla predisposizione di una “documentazione idonea”, individuata con il provvedimento 29.9.2010, tale da consentire agli organi di controllo di verificare la congruità dei prezzi di trasferimento.
La comunicazione di attestazione del possesso di tale documentazione va effettuata nell’ambito del modello Unico.
È pertanto necessario ricordarsi la barratura della colonna 4 del rigo RS106 del modello Unico SC 2016 nel caso in cui il contribuente abbia aderito al regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni.
La casella “Tipo di controllo” va invece compilata:
- barrando la casella A se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- barrando la casella B se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- barrando la casella C se la ha rapporti con società non residente ed entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da altra società.
Le colonne 5 e 6 vanno invece compilate indicando i componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 110, comma 7, sopra citato.
Variazione dei criteri di valutazione
Va verificata la barratura del rigo RS144 al fine di comunicare modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nel precedenti esercizi.
Tale obbligo trae origine dalle disposizione di cui all’articolo 110, comma 6, del Tuir, che prevede che “In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”.
Minusvalenze e differenze negative
Con la compilazione dei righi RS142 e RS143 vengono assolti gli obblighi di comunicazione riguardanti rispettivamente:
- le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro (articolo 1, comma 4, D.L. 209/2002), derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- le minusvalenze e le differenza negative (articolo 109, comma 3-bis, Tuir) di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiano o esteri (articolo 5-quinquies, comma 3, D.L. 205/2005).
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