Ulteriori indirizzi sull’assegnazione e sulla cessione agevolata
di Alessandro BonuzziL’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle operazioni di assegnazione e cessione agevolata con le risoluzioni 100/E e 101/E pubblicate nella giornata di ieri, a pochi minuti di distanza dall’emanazione della risoluzione 99/E commentata in altro contributo dell’edizione odierna di Euroconferencenews.
La risoluzione 100/E riguarda una società in regime di contabilità semplificata che intende assegnare l’unico immobile posseduto ai due suoi soci. Viene chiesto di conoscere se l’affermazione contenuta nella circolare AdE 37/E/2016 – in base alla quale è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione – sia riferibile anche alle società in contabilità semplificata, atteso che queste non dispongono di un valore di bilancio per il capitale e per le riserve.
Sul punto l’Agenzia afferma che la precisazione non è applicabile alle società in contabilità semplificata, le quali, seppur prive di riserve da annullare, possono comunque procedere ad assegnare in via agevolata gli immobili ai soci.
La risoluzione 101/E, invece, fornisce chiarimenti sulla cessione agevolata. In particolare nel caso analizzato la società azionaria istante ha effettuato, in data 30 settembre 2016, una cessione agevolata ai due soci persone fisiche di alcuni immobili dagli stessi già condotti in locazione.
L’operazione è avvenuta a valori di mercato desunti da una apposita perizia di stima e ha generato una minusvalenza civilistica e fiscale. Il corrispettivo incassato dalla cessione è stato utilizzato per rimborsare anticipatamente buona parte di un prestito obbligazionario non convertibile, sottoscritto dai due soci.
Ebbene, la società desidera conoscere se:
- la minusvalenza fiscale derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci effettuata a valori di mercato possa essere considerare deducibile ai fini Ires e Irap;
- il comportamento assunto possa essere considerato abusivo.
Relativamente al primo aspetto, la risoluzione ricorda che nella cessione agevolata occorre attribuire rilevanza – per la determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti.
Il comma 117 dell’articolo 1 della L. 208/2015 prevede, infatti, che “In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi …, o in alternativa, ai sensi del primo periodo,” – (ossia in base al valore catastale) – “è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori”.
In altri termini, il contribuente può utilizzare il valore catastale in alternativa al valore normale, sempreché il corrispettivo non risulti superiore.
Al riguardo, però, l’Agenzia, dando forza al dato letterale della norma, laddove stabilisce l’alternatività dei due valori “ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva”, fornisce una lettura restrittiva sostenendo che il valore catastale dell’immobile può essere assunto solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di una plusvalenza sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva.
In assenza di base imponibile, e quindi al di fuori “della determinazione dell’imposta sostitutiva”, invece, non è possibile dedurre la minusvalenza da cessione calcolata utilizzando il valore catastale dell’immobile.
In particolare, da ciò deriva che, nel caso oggetto della risoluzione 101/E, la società potrà dedurre ai fini dell’Ires la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale dei beni immobili.
Ai fini Irap, invece, atteso che la relativa base imponibile è calcolata con il cd. metodo da bilancio, la minusvalenza sarà deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità.
In chiusura la risoluzione analizza il secondo aspetto. Al riguardo l’Agenzia ritiene che l’operazione in questione, consistente nella cessione agevolata ai soci di taluni immobili, con conseguente deducibilità della minusvalenza e rimborso anticipato di parte di un prestito obbligazionario, non configuri un’ipotesi di abuso del diritto, poiché non determina alcun indebito vantaggio fiscale.