In primo luogo, possiamo constatare che, anche nel nuovo testo dell’articolo 2407, cod. civ., viene mantenuta, in linea con l’assetto previgente, la presenza della responsabilità “esclusiva” o “diretta” dei sindaci – fattispecie che, nella pratica professionale, si verifica con assai poca frequenza – con la responsabilità “concorrente“ insieme a quella degli amministratori. Cambiano, invece, in entrambe le fattispecie, radicalmente, come abbiamo già sottolineato nel precedente intervento, i profili quantitativi in cui si declina la possibile responsabilità dei sindaci.
Un secondo aspetto è quello relativo alla responsabilità del revisore legale dei conti. Giova al riguardo ricordare che, con riguardo al revisore legale, oggi vige l’articolo 15, D.Lgs. 39/2010, il quale, con riferimento al responsabile della revisione e ai dipendenti della società di revisione, fissa la responsabilità nei limiti “del contributo effettivo al danno cagionato” dal revisore. La norma, inoltre, individua il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento in 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio al quale si riferisce l’azione di risarcimento stessa. È evidente che, oggi più di ieri, appare poco logico che coesistano due profili di responsabilità: una per sindaci e i sindaci-revisori, e un’altra per i soli revisori legali.
La volontà del Legislatore di intervenire tempestivamente su questo fronte è tangibile come lo dimostra il DDL presentato da Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio del Senato. Anche per il revisore la proposta consiste nel perimetrare la responsabilità a un multiplo del compenso differenziato a seconda che si tratti di persona fisica o di società di revisione, e per queste ultime prevedendo ulteriori differenziazioni a seconda che la società oggetto della revisione legale sia o meno un “ente di interesse pubblico”. In ogni caso, anche al responsabile dell’incarico e ai dipendenti della società di revisione si applicherebbero i limiti previsti per il revisore persona fisica.
La proposta va anche nella direzione di omogeneizzare il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità contro i revisori, che verrebbe a essere fissato in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio.
Tornando alla disamina del nuovo articolo 2407, cod. civ., e passando, poi, al tema della perimetrazione quantitativa della responsabilità del sindaco, basata come detto su di un sistema di multipli applicati al “compenso annuo percepito“, ci si è domandati quale contenuto vada attribuito a questa espressione; ovvero, se debba farsi riferimento al compenso effettivamente pagato al sindaco, oppure a quello a lui spettante in ragione della delibera, sebbene fosse stato non corrisposto. Seppure in assenza di un’indicazione certa, ci sentiamo di ritenere più appropriato che il riferimento vada al compenso che il sindaco ha diritto di percepire nel corso del mandato, in quanto parrebbe poco accettabile che, paradossalmente, il mancato pagamento del compenso possa portare a una responsabilità nulla del sindaco e quindi a causare un detrimento dei diritti eventualmente vantati dai terzi.
Il tema dei limiti quantitativi alla responsabilità del sindaco merita poi di essere affrontato anche sotto un altro profilo importante, che è quello della tipologia delle azioni esperibili dai soggetti aventi diritto. Al riguardo, anche in ragione della ratio legis, pare fuori d dubbio che i limiti si applichino in modo generalizzato a tutte le azioni esercitabili avverso i sindaci secondo quanto consentito dall’ordinamento vigente. Perciò, la perimetrazione è quantitativa, ma è anche qualitativa, nel senso che si applica all’azione sociale di responsabilità, all’azione avviata dai creditori sociali e all’azione esperita dai soggetti terzi che eccepiscano di avere subito in danno. È quindi tutt’altro che marginale sottolineare che in tutte e tre le azioni di responsabilità la soglia di massima sarà rappresentata dall’applicazione del sistema dei multipli, sempre naturalmente escludendo il caso del dolo.
Infine, un’ultima riflessione sull’altro importante intervento in materia di prescrizione dell’azione di responsabilità il cui termine iniziale è ora rappresentato dal deposito della relazione ex articolo 2429, cod. civ., relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno, e la cui durata è di 5 anni. Ebbene, allo stesso modo in cui la perimetrazione quantitativa della responsabilità dei sindaci incontra il limite del dolo, anche riguardo alla prescrizione è stato osservato in dottrina come valga la disposizione per cui la stessa rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto“; in altre parole, si dovrà tenere conto di eventuali condotte dolose del sindaco che fossero dirette a occultare i danni cagionati alla società.