Ultima chiamata per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori enti locali
di Emanuel MonzeglioPrevista per oggi, 16 dicembre, alle ore 18.00, l’ultima chiamata per l’iscrizione nell’Elenco revisori degli enti locali e per la dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti.
L’elenco dei revisori enti locali è stato formato in applicazione del Regolamento n. 23 del 15 febbraio 2012, approvato con decreto dal Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.
In tale elenco sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali – ai sensi del D.Lgs. 39/2010 – nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’inserimento avviene con l’iscrizione a livello regionale sulla base della residenza anagrafica di ciascun richiedente, previo accertamento del possesso dei requisiti, in relazione alla tipologia e alla dimensione degli enti locali raggruppati in fasce.
L’articolo 1, comma 3, D.M. 23/2012, definisce le fasce nel seguente modo:
- fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
- fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
- fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché provincie.
L’inserimento nelle sopra citate fasce è subordinata al possesso di determinati requisiti, differenti per ogni fascia.
In particolare, l’articolo 3 D.M. 23/2012 prevede:
- per la fascia 1, l’iscrizione da almeno 2 anni al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali;
- per la fascia 2, l’iscrizione da almeno 5 anni al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad aver svolto almeno un incarico di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
- per la fascia 3, l’iscrizione da almeno 10 anni al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi in seguito alla partecipazione di corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria-economica degli enti territoriali, oltre ad aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni.
In virtù dell’onere in esame, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’informativa n. 101/21, dello scorso 8 novembre, ha reso noto l’avviso pubblico, di cui al decreto 22 ottobre 2021 del ministero dell’Interno, concernente le modalità e i termini per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022.
Il termine perentorio stabilito è quello del 16 dicembre 2021, entro e non oltre le ore 18.00, ribadendo altresì che i crediti formativi di riferimento sono quelli conseguiti dal 1° gennaio al 30 novembre 2021 e che il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi (triennali) di revisione dei conti – richiesto per la fascia numero 2 e per la fascia numero 3 – deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Quanto alle modalità, vengono distinte quelle relative alla prima domanda di iscrizione all’elenco 2022 da quelle di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti già iscritti nell’elenco 2021.
Riguardo alla prima iscrizione all’elenco 2022, i soggetti che desiderano fare domanda dovranno presentarla al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – esclusivamente per via telematica con la compilazione dell’apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei requisiti sopra descritti, specificando di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione rispetto al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro.
La compilazione del modello dovrà avvenire all’indirizzo web “https://dait.interno.gov.it/finanza-locale”, attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”. L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.
Coloro che, invece, risultano già iscritti nell’elenco, dovranno solamente comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 D.M. 23/2012, accedendo alla propria area riservata, ovvero procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021. Infatti, il sistema propone automaticamente tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione. Sarà cura dell’iscritto verificare la veridicità dei dati proposti.
Per entrambe le “comunicazioni”, entro le successive 12 ore dalla chiusura della domanda, se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda.
È bene precisare che solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
L’Amministrazione finanziaria si riserva di effettuare i dovuti controlli sulla veridicità dei dati inseriti e, in seguito approverà l’elenco dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2022.