28 Giugno 2023

Ultimi chiarimenti in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186205, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Uno dei tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto, concerneva la possibilità di definire la lite pendente avvalendosi per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 L. 130/2022 e per altri di quella di cui al citato articolo 1, commi 186205, qualora fosse stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti.

Al riguardo è stato chiarito che, in considerazione della previsione che contempla la presentazione di una “distinta domanda per ciascun atto” (comma 196), così come di quella che prevede un accesso alternativo alla definizione di cui all’articolo 5 L. 130/2022 (comma 204), il contribuente può accedere, con riferimento a ciascuna controversia autonoma (ossia relativa a ciascun atto impugnato) non definita con la procedura di cui al ridetto articolo 5, alla definizione delle liti pendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2023, previa verifica dei relativi presupposti (cfr., Circolare AdE 6/E/2023).

Con riferimento poi ai provvedimenti impositivi riguardanti in maniera distinta società e soci, i cui relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, ci si è chiesto se sia possibile valutare singolarmente la definizione solo per il socio o solo per la società.

Anche in questo caso i chiarimenti offerti (cfr., Circolare AdE 6/E/2023) appaiono conformi alla lettera della norma, avendo l’Agenzia delle Entrate concluso che nell’ipotesi considerata, il/i socio/i e la società possono procedere in via autonoma e distinta alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. Tanto, sempre in considerazione del dettato normativo che contempla la presentazione di una “distinta domanda per ciascun atto impugnato” (comma 196).

Nel medesimo documento di prassi si è altresì precisato che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in questo caso, la definizione può comportare l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

Un altro interrogativo concerne le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, i cui due giudizi di merito siano favorevoli al contribuente, per le quali si è reso necessario chiarire se la definizione debba avvenire mediante il pagamento del 5 per cento del valore della controversia (comma 190) oppure del 15 per cento del valore della controversia (comma 191).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nella fattispecie ipotizzata, in considerazione di quanto già precisato con circolare AdE 6/E/2019 in relazione all’analogo istituto di cui all’articolo 6 D.L. 119/2018, la definizione debba avvenire mediante il pagamento del 15 per cento del valore della controversia, tenuto conto della disciplina speciale prevista per la definizione delle liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo (comma 191).

Con riferimento agli effetti della presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio, ci si è chiesto se da questa derivi un vincolo alla definizione della lite pendente.

Al riguardo si è rammentato che le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già offerti con la ridetta circolare AdE 6/E/2019, ha escluso una vincolatività in termini di adesione alla definizione della lite, tenuto conto che la domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata.

Un ultimo dubbio riguarda la possibilità di avvalersi della definizione in esame nella ipotesi in cui si sia già tenuta l’udienza di trattazione.

Sul punto è stato chiarito che l’intervenuta celebrazione dell’udienza di trattazione non preclude la definizione agevolata in esame poiché questa, sulla base di quanto disposto dal comma 192, trova applicazione alle controversie per le quali alla data di presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.