Ultimi chiarimenti per la fattura elettronica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariA pochi giorni dal debutto della fattura elettronica obbligatoria l’Agenzia delle entrate continua ad emanare chiarimenti tramite le cd. “Faq” pubblicate sul sito.
Le ultime risposte pubblicate riguardano in primo luogo i commercianti al minuto e gli altri soggetti che, ai sensi dell’articolo 22 D.P.R. 633/1972 non sono obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, in quanto certificano le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Poiché per i primi sei mesi del 2019 le disposizioni del D.L. 119/2018 prevedono la possibilità di emettere la fattura entro il termine per la liquidazione dell’imposta in cui l’operazione è effettuata, l’Agenzia chiarisce che la richiesta della fattura da parte del cliente richiede al commerciante al minuto alternativamente di porre essere il seguente comportamento:
- se il commerciante intende avvalersi della fatturazione differita, deve emettere uno scontrino o una ricevuta fiscale (sostitutivi del Ddt) e scorporare l’importo dal totale dei corrispettivi giornalieri;
- se il commerciante emette fattura immediata entro il termine della liquidazione periodica, al momento di effettuazione dell’operazione emette un documento di quietanza dell’operazione, ferma restando la possibilità di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (fermo restando anche in tal caso lo scorporo dell’importo dal totale dei corrispettivi giornalieri).
Interessante il chiarimento dell’Agenzia secondo cui la prassi descritta può applicarsi anche ai soggetti che, non rientrando tra quelli di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, sono sempre obbligati ad emettere la fattura.
Pertanto, nelle “more” dei termini di emissione della fattura, il cedente o prestatore può emettere quietanza dell’operazione così da “consegnare” alla controparte un documento che attesti l’avvenuta effettuazione dell’operazione (utile per eventuali scopi di “certificazione” dell’operazione).
Ulteriori chiarimenti interessanti riguardano i seguenti aspetti:
- è confermato che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta esclusivamente con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con la conseguenza che i soggetti che erano autorizzati al pagamento virtuale secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 D.P.R. 642/1972 possono (sarebbe meglio devono) rinunciare all’autorizzazione ottenuta ed assolvere l’imposta di bollo con le “nuove” regole (a mezzo F24 entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta). Nella fattura elettronica deve essere indicato l’importo dell’imposta di bollo nel campo “Dati bollo”;
- nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d’intento deve essere indicato il numero della stessa nel campo “Causale” ovvero nel blocco “Altri dati gestionali”;
- le spese anticipate in nome e per conto, escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972, possono essere indicate alternativamente mediante inserimento di un blocco nel campo “Dati Beni e servizi” (indicando l’importo ed il codice “N1”), ovvero utilizzando il blocco “Altri dati gestionali” (ricordandosi in tal caso di aggiungere l’importo delle stesse al totale della fattura);
- l’emissione della fattura differita richiede l’indicazione dei riferimenti dei Ddt emessi senza allegare gli stessi alla fattura. Con la fattura elettronica, l’Agenzia conferma che la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del Ddt, e che la conservazione degli stessi può avvenire con la tradizionale modalità cartacea. Tuttavia, qualora i Ddt siano allegati alla fattura elettronica ed il soggetto passivo abbia attivato il servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia, gli stessi saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Lo stesso dicasi per le prestazioni di servizi, poiché, con la circolare 18/E/2014, l’Agenzia aveva precisato che a supporto della fattura differita può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.