Un anno in più per il sintetico se la dichiarazione è “omessa”
di Sergio PellegrinoDopo anni di discussioni, soltanto negli ultimi mesi abbiamo iniziato a confrontarci operativamente con il “nuovo” accertamento sintetico.
Mancano poche settimane alla fine dell’anno e gli Uffici si stanno affrettando ad emanare i primi avvisi di accertamento basati sulla nuova metodologia, che riguardano il primo periodo di imposta interessato dall’applicazione dell’articolo 38 del d.P.R. 600/73, così come riscritto con l’intervento del D.L. 78/2010, e cioè il periodo di imposta 2009.
Si stanno affrettando perché naturalmente la prescrizione è prossima e quindi gli avvisi di accertamento, a chiusura di una procedura che, prevedendo due contradditori “obbligatori” con il contribuente, è “dispendiosa” in termini di tempo per l’Agenzia, dovranno per forza di cose arrivare entro il 31 dicembre 2014 almeno per una parte di quei 25.000 contribuenti che sono stati interessati da questa prima tornata di controlli.
Sul punto va però ricordato come, in realtà, per alcuni contribuenti la verifica sul periodo 2009 potrebbe arrivare anche in termini più lunghi, ossia entro il 31 dicembre 2015, e questo laddove la dichiarazione del 2009 non sia stata presentata.
L’Agenzia delle Entrate ritiene infatti che in questo caso il termine di prescrizione dell’azione di accertamento sia quello previsto per la dichiarazione omessa, che coincide appunto con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione.
Molti Uffici hanno in passato usufruito di questa possibilità di azione “supplementare”, che è stata poi legittimata a livello centrale dall’indicazione (confusa) fornita dall’Agenzia nella circolare 10/E del 2014.
Dal nostro punto di vista la posizione dell’Amministrazione finanziaria è profondamente sbagliata, poiché non è possibile ragionare in termini di dichiarazione omessa nel momento in cui ad un contribuente non viene contestata in modo puntuale la mancata dichiarazione di un reddito definito e appartenente ad una specifica categoria reddituale (reddito d’impresa piuttosto che di lavoro autonomo, reddito diverso o così via), ma viene ricostruito un reddito appunto in modo sintetico, sulla base della capacità di spesa dimostrata dal contribuente.
Aggravando il proprio errore concettuale, nella circolare 10/E/2014 l’Agenzia avalla persino l’estensione del termine di accertamento nei confronti dei dipendenti che non hanno presentato la dichiarazione non avendo nulla da dichiarare al di là del reddito di lavoro dipendente certificato dal sostituto d’imposta con il CUD. Il CUD, che pure in questi casi legittima il contribuente a non presentare legittimamente la dichiarazione, non impedirebbe quindi di considerare omessa la dichiarazione nel caso dell’accertamento sintetico, consentendo l’azione dell’Agenzia entro il più “comodo” termine del quinto anno successivo a quello della “mancata” presentazione della dichiarazione.
Le considerazioni svolte ci ricordano anche che, entro il prossimo 31 dicembre, potremmo ancora ricevere avvisi di accertamento basati sul “vecchio” redditometro per il periodo di imposta 2008 in relazione a quei contribuenti che a suo tempo non hanno presentato la dichiarazione.
Dovesse accadere, sulla base delle considerazioni svolte sarà doveroso eccepire la legittimità dell’avviso ricevuto, nella consapevolezza però che la giurisprudenza di merito sta avallando il comportamento seguito dall’Agenzia.