Un caso concreto di conferimento partecipazioni a realizzo controllato
di Barbara Marrocco di MpO & PartnersNell’ambito delle operazioni di aggregazione professionale, al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti e programmare l’eventuale passaggio generazionale, potrebbe essere conveniente valutare la riorganizzazione delle attività attraverso operazioni straordinarie e/o di conferimento delle partecipazioni, laddove l’attività sia esercitata per il tramite di una Società tra Professionisti.
Il presente contributo ha lo scopo di illustrare un caso concreto in merito ad un’operazione di conferimento di partecipazione di minoranza, detenuta da una persona fisica non titolare di reddito di impresa in società a responsabilità limitata non quotata. Trattasi di un’esemplificazione, pertanto tali operazioni dovranno essere valutate caso per caso, al fine di evitare la configurazione di operazioni non fondate su valide ragioni economiche.
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa l’operazione di conferimento è assimilata alla cessione, la cui disciplina fiscale applicabile è quella prevista dall’art. 9 Tuir (conferimento di beni e di crediti al valore normale).
Nelle fattispecie realizzative la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni (art. 86 del TUIR). Regola che si applica anche al conferimento di partecipazioni, ad eccezione delle ipotesi in cui è applicabile l’art. 177 Tuir (comma 2 e 2-bis) secondo il quale, al verificarsi di specifiche condizioni, è ammesso il c.d. regime del realizzo controllato.
Sulla base della disposizione citata, qualora a seguito del conferimento di una partecipazione in una società la conferitaria acquisisca o integri il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, il reddito del conferente sarà determinato in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (art. 177, comma 2 Tuir).
Di fatto, la disciplina descritta non delinea un regime di neutralità fiscale, ma un vero e proprio criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e rilevante ai fini della determinazione del reddito in capo al soggetto conferente. Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente saranno strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (in funzione dell’effettiva iscrizione di un maggiore valore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite).
Con il decreto Crescita, l’inserimento del comma 2-bis all’art. 177 Tuir ha permesso anche alle persone fisiche l’applicazione del realizzo controllato in assenza del requisito del controllo sulla conferita (previsione già disciplinata per le società dall’art. 175 Tuir), a condizione che il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni ‘qualificate’.
La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo anche nel caso in cui il conferimento delle partecipazioni è effettuato in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate (per le società non quotate, 20% dei diritti di voto o 25% del capitale).
Per quanto riguarda il valore dei conferimenti delle partecipazioni, il soggetto conferente è tenuto a valutare le partecipazioni ricevute in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatasi presso la società conferitaria e l’ammontare della partecipazione al capitale sociale della conferitaria non potrà superare il valore corrente determinato dalla perizia di valutazione.
Potrà non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione ovvero l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita in capo al conferente (c.d. ‘neutralità indotta’). Invece, l’eventuale differenza positiva esistente tra la quota del patrimonio netto rispetto all’ultimo valore fiscale della partecipazione costituirà una plusvalenza tassabile in capo al conferente.
Segue un’esemplificazione di un caso concreto, ma si precisa che l’analisi della normativa e la relativa applicazione deve essere valutata caso per caso, con particolare riguardo alle ragioni economiche che hanno condotto ad adottare le rispettive scelte e i rispettivi valori di conferimento.
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