Un lieve ritardo nel pagamento della rata non è sanzionabile
di Luigi FerrajoliL’articolo 15 ter D.P.R. 602/1973 disciplina gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, in caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3 bis D.Lgs 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione stessa e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, nonché di un’ulteriore sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni somma non versata.
Sennonché il comma 3 del summenzionato articolo prevede espressamente che la decadenza dal beneficio di rateazione sia esclusa in caso di lieve inadempimento dovuto:
- ad insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Ciò posto, in caso di ritardo di due giorni nel versamento di una rata da parte del contribuente, il piano rateale concordato in precedenza rimane valido.
Ciò è stato chiarito dalla sentenza CTR per la Sicilia n. 2773 del 04.07.2018.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva ricevuto un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui aveva fatto seguito una richiesta di rateazione in venti rate da parte dell’impresa dell’importo ingiunto; tale domanda veniva accolta dall’Ente Impositore.
Tuttavia, la ricorrente provvedeva al versamento della seconda rata nei due giorni successivi alla scadenza preventivata e il sistema automatico di gestione dei pagamenti dell’Agenzia delle Entrate, conseguentemente:
- riteneva non valida la rateazione;
- ricalcolava gli importi dovuti;
- attribuiva un’ulteriore sanzione del 30%;
- calcolava gli interessi;
- inoltrava la richiesta di notifica della cartella di pagamento al concessionario per la riscossione.
La CTP rigettava il ricorso proposto dalla contribuente, con il quale era stato eccepita la sproporzione tra la violazione dell’adempimento (versamento della rata con due giorni di ritardo dalla data prevista) e l’ammontare delle sanzioni irrogate in cartella (30%).
La società contribuente decideva pertanto di proporre appello avverso tale sentenza, invocando nuovamente sia il lieve inadempimento, sia la sproporzione delle sanzioni e degli interessi irrogati.
La CTR territorialmente competente, nella sua decisione, evidenziava, riprendendo un principio giurisprudenziale già sancito da precedenti pronunce della Corte di Cassazione, che “il ritardo di due soli giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l’accidentalità dell’evento (Cass. Civ. n. 6905/11) e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste: manca quindi nel caso in esame quell’intenzionabilità sanzionabile a termini di legge. Inoltre la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio”.
Il legislatore ha aderito a tale impostazione, in primis estendendo a tutti i tributi l’ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un lasso di tempo non superiore a quindici giorni della sanzione i cui all’articolo 13 D. Lgs. 472/1997.
In un secondo momento, il Legislatore ha ripreso e specificato ulteriormente il medesimo concetto con l’introduzione del principio del “lieve inadempimento”, così come disciplinato dal D.Lgs. 159/2015.
Ne consegue che, con la sentenza in commento, la CTR ha statuito l’illegittimità delle sanzioni, irrogate in misura piena, a seguito del ritardo di soli due giorni nel pagamento di una rata derivante dalla notifica dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, ha chiarito che tale circostanza non ha pregiudicato la validità della rateazione richiesta ed ottenuta in precedenza dalla contribuente.