2 Agosto 2022

Un nuovo approccio dell’Agenzia sul riporto delle perdite in caso di scissione

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La circolare 31/E di ieri, 1° agosto, rivede alcune tesi sostenute in passato dall’Agenzia delle entrate in tema di riporto delle perdite fiscali in ipotesi di scissione.

Va da subito segnalato come il riporto delle perdite fiscali sia sempre possibile in relazione alla società scissa e alla società beneficiaria neocostituita.

I chiarimenti della risoluzione 168/E/2009 e della circolare 9/E/2010 sono quindi ancora attuali. In questi casi, infatti, non è possibile nessuna compensazione intersoggettiva ed è quindi scongiurato il commercio di bare fiscali.

Il discorso cambia in caso di scissione a favore di beneficiaria già esistente. In questo caso, fermo restando che non esistono problemi in relazione alla società scissa, vi sono delle valutazioni da fare in relazione alle perdite trasferite alla beneficiaria e alle perdite che la beneficiaria ha maturato prima dell’operazione e che intende riportare.

La circolare 9/E/2010 ha chiarito che, in questo caso, la società beneficiaria non neocostituita:

  • in relazione alle proprie perdite, deve confrontare l’ammontare delle stesse con il proprio patrimonio netto (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), nel rispetto degli indicatori di vitalità;
  • in relazione alle perdite trasferite dalla società scissa alla beneficiaria, queste sono riportabili nei limiti di quanto previsto dall’articolo 173, comma 4, Tuir (in proporzione al patrimonio netto), confrontando l’ammontare di queste ultime con il patrimonio netto contabile riferito agli elementi patrimoniali assegnati, per effetto della scissione, alla beneficiaria stessa (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), “in ogni caso rispettando il test di “vitalità” economica in capo alla società scissa”.

Il nuovo chiarimento riguarda questo ultimo punto. Il test di vitalità non va fatto in relazione alla società scissa, ma, secondo un nuovo approccio, in relazione al compendio trasferito alla beneficiaria.

In altre parole, la vitalità economica o l’assenza di detta vitalità economica della scissa non possono trasferirsi automaticamente al compendio attribuito alla beneficiaria.

La vitalità dovrà, quindi, essere valutata non in relazione alla scissa, interamente considerata, ma in relazione al compendio assegnato alla beneficiaria.

L’Agenzia è consapevole che la scissione potrebbe non avere ad oggetto un ramo di azienda. La vitalità viene valutata con modalità diverse a seconda della tipologia di beni trasferiti. Si veda la successiva tabella.

Tipologia di beni Nuovo principio di vitalità
Ramo d’azienda Il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 Tuir sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso.
Assenza di ramo di azienda Occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, Tuir.

Il criterio previsto in assenza di azienda darà sicuramente luogo a incertezze applicative.

La circolare chiude evidenziando che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, si invitano le strutture competenti a valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che si siano conformati ai chiarimenti contenuti nella citata circolare 9/E.

Questo temperamento è assolutamente insufficiente. La tutela e l’affidamento dovrebbe portare al riconoscimento del riporto delle perdite secondo i vecchi principi. Può essere che il riporto delle perdite fosse stato un elemento fondamentale che ha pesato nell’implementazione dell’operazione.