Unico 2015: prospetto dei crediti
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariI crediti sono oggetto di svalutazione quando l’inesigibilità del credito, ancorché non definitivamente accertata, sia già emersa o ragionevolmente prevedibile. Il credito può essere stralciato solo quando la perdita diventa certa. Il “nuovo” OIC 15 precisa che quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, nella voce B14 del CE (perdite su crediti) occorre riportate la perdita, pari alla differenza tra corrispettivo di cessione e valore di rilevazione del credito in bilancio (valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti). Nel modello Unico 2015, è stato riproposto l’apposito prospetto dove occorre riportare il valore dei crediti, delle perdite e delle svalutazioni, il cosiddetto prospetto crediti. Considerando gli aspetti fiscali dei crediti in bilancio, si precisa che nei modelli dichiarativi 2015, l’indicazione dell’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR (lo 0,50 % del valore nominale o di acquisizione dei crediti, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa) deve essere indicata come segue:
- per le imprese individuali in contabilità ordinaria, nel modulo PF, fascicolo 3, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per le società di persone in contabilità ordinaria, nel modulo RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per le società di capitali, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, nel quadro RF, al rigo RF 25, col. 2.
Invece, i quadri RS presenti in tutti i modelli (PF, SP, SC ed ENC) 2015, includono i dati necessari per il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali. Il prospetto dei crediti del quadro RS è diviso in tre sezioni, da compilarsi alternativamente in funzione del soggetto che opera le svalutazioni, allo scopo di raccordare i crediti iscritti in bilancio (col. 1) con i crediti sui quali vanno calcolati le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (col.2). La sezione I è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di carattere transitorio previste dall’art. 3, comma 108, Legge n. 549/95. La sezione II deve, invece, essere compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, al fine di indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 106, comma 3, TUIR. La sezione III consente di raccordare i crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto delle svalutazioni e dei fondi) e i crediti commerciali sui quali calcolare le svalutazioni e gli accantonamenti fiscalmente deducibili (valore nominale). Con riferimento alla perdite e alle svalutazioni i campi da compilare sono il rigo RS65 e seguenti:




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