A differenza di quanto previsto per gli altri beni diversi dalle partecipazioni, per i quali rileva la data di acquisizione, per le partecipazioni ciò che conta è l’iscrizione quale immobilizzazione nei bilanci di esercizio, per evitare comportamenti elusivi quali il cambio arbitrario di classificazione in bilancio (da attivo circolante ad immobilizzazione) al solo fine della fruizione della tassazione rateizzata.
Se la partecipazione è quindi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la “rateizzazione” è ammessa su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta in quote costanti.
La parte finale dell’art. 86, co. 4, dispone inoltre che, se l’acquisizione della partecipazione, è avvenuta per quote e tempi diversi, si devono considerare cedute per prime le quote acquistate in data più recente, dovendosi pertanto effettuare la verifica delle condizioni della permanenza negli ultimi tre esercizi nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie con riferimento a ciascun specifico acquisto.
La scelta dell’opzione per la rateizzazione della plusvalenza avviene in fase dichiarativa, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.
Nel modello Unico è necessario:
- apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o colonna 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali da rateizzare;

- una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, per l’ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione;

- nell’apposito “Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive” dovrà essere indicata la plusvalenza da rateizzare nel rigo RS126 e la quota costante nel rigo RS127.

Se la dichiarazione non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
L’ultima possibilità di tassazione delle plusvalenze è offerta dall’art. 87 Tuir: il c.d. regime della Partecipation Exemption (Pex) consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali in sede di cessione di partecipazioni sociali.
Per poter beneficiare del regime di esenzione al 95% per le plusvalenze è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:
- la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione (c.d. holding period);
- la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso;
- la partecipata deve essere residente in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. Black list), in alternativa deve essere dimostrata, attraverso l’istituto dell’interpello, ex art. 11 L. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni, non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
- la partecipata deve svolgere un’attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR.
Soddisfatti i requisiti pex, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione non concorrerà alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%: sarà pertanto necessario apportare una variazione in diminuzione nel quadro RF46 del Modello Unico SC.
