7 Marzo 2014

Unico società di capitali – Novità del modello 2014

di Luca Dal Prato
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Le novità del Modello Unico Società di Capitali 2014, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 2014/13942 del 31 gennaio 2014 hanno interessato, in particolare, i seguenti quadri:

  • RF (“Determinazione del reddito di impresa”);
  • RS (“Prospetti vari”);
  • RQ (“Imposte addizionali e sostitutive all’IRES e all’IRAP”);
  • TR (“Trasferimento della residenza all’estero” – nuovo Quadro);
  • EC (“Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali” – Quadro abolito).

Nell’articolo che segue, si riassumono le principali modifiche rispetto al Modello Unico 2013 SC.

Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa.

Crediti degli enti creditizi e finanziari

Il quadro RF ha subito alcune modifiche nelle istruzioni a seguito delle novità introdotte la legge di Stabilità 2014 al comma 3 dell’articolo 106 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari, infatti, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso e assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui cono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Con il nuovo comma 4, per gli enti creditizi e finanziari, nell’ammontare dei crediti rilevanti non si comprende più la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio”. Le modifiche riguardano, oltre che il rigo RF25 (variazioni in aumento) e il rigo RF41 (variazioni in diminuzione) anche il un nuovo prospetto dei crediti nella sezione II del quadro RS.

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Deducibilità dell’IMU

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla Legge di stabilità 2014, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e nella misura del 20% dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Tra le altre variazioni in diminuzione, è quindi previsto il codice “38” per l’indicazione del 30% dell’Imu versata nel periodo d’imposta.

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Correzione di errori contabili

Nel modello Unico Sc 2014 è ora possibile correggere errori contabili, nati a seguito della mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, ove la dichiarazione non sia più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. l righi interessati sono nel rigo RS201 e RS 202. Approfondimenti in merito sono illustrati nella circolare 31/2013.

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Quadro RS – Prospetti vari

Comunicazione di minusvalenze, differenze negative e variazioni dei criteri di valutazione.

Le principali novità del quadro RS riguardano l’introduzione di due nuovi prospetti: uno per comunicare minusvalenze e differenze negative e uno per comunicare la variazione dei criteri di valutazione.

Con il modello Unico 2014 Società di Capitali è possibile comunicare:

  • minusvalenze superiori a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione. La comunicazione va indicata nel rigo RS142 e, la norma di riferimento, è l’articolo 1, comma 4, del Dl 209/2002.

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  • i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a cinquanta mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. Il rigo di riferimento è il RS143 e le norma di riferimento sono gli artt. 5-quinquies, comma 3, del Dl 203/2005 e 109, comma 3-bis, del D.P.R. 917/1986.

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La seconda novità riguarda la comunicazione, nel rigo RS144, del mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Tuir che, precedentemente, veniva assolto tramite una comunicazione agli uffici delle Entrate.

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Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

Le spese relative a interventi su edifici destinati ad attività produttive, situati in determinate zone sismiche, sono agevolabili per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. L’agevolazione, che interviene con una detraibilità del 65%, ai sensi del D.l. 63/2013, va indicata nel quadro “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche”.

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Risparmio energetico

La detrazione del 65% (ai sensi del D.L. 63/2013) sulle spese sostenute per il risparmio energetico è stata estesa, dalla legge di stabilità 2014, fino al 31 dicembre 2014: il quadro di Unico in cui indicare la detrazione è “Spese di riqualificazione energetica”.

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Start-up

Il quadro RS ospita anche i dati relativi all’agevolazione fiscale sugli investimenti in start-up innovative, a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La normativa di riferimento è contenuta nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto crescita bis”) pubblicato in Gazz. Uff. n. 245 del 19 ottobre 2012 S.O. n. 194/L a cui si fa riferimento. In particolare, le istruzioni al modello Unico illustrano che i commi da 4 a 8 dell’articolo 29, prevedono che per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. Il limite massimo di investimento deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

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Zone franche urbane

Il quadro RS determina anche l’imposta relativa al reddito delle società che beneficiano delle agevolazioni fiscali per le Zone franche urbane. L’importo massimo dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del ministero dello Sviluppo economico. Come illustrato nella circolare 39/2013, è possibile beneficiare dell’agevolazione ove l’esercizio dell’attività svolta nella zona agevolata produca un risultato positivo, determinato secondo le regole del decreto attuativo. Per approfondimenti si rimanda all’articolo 1, comma 341, lettera a) legge 296/2006; all’allegato n. 1 del decreto interministeriale del 10 aprile 2013 e all’articolo 1, comma 319, legge 147/2013.

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Partiti politici

Il quadro RS contiene anche i dati relativi alla nuova detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici. Come illustrato nelle istruzioni, l’articolo 11, comma 6, del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, consente alle società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, una detrazione, a decorrere dall’anno 2014, per un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda. La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore.

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Quadro RQ – Imposte addizionali e sostitutive all’IRES e all’IRAP

Il quadro RQ contiene diverse novità, tra cui quelle in materia di:

  • Robin Hood Tax” introdotta con l’articolo 5, comma 1, del Dl 69/2013;
  • enti creditizi e finanziari, introdotta con l’articolo 2, comma 2, del Dl 133/2013;
  • società che detengono quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, introdotta con l’articolo 1, comma 148, della Stabilità 2014 e del comma 6 dell’articolo 6 del Dl 133/2013;
  • società titolari, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità.

Inoltre, il quadro RQ contiene la nuova sezione XVII che, come illustrato nelle relative istruzioni deve essere utilizzato dai soggetti che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera dd-bis), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, si avvalgono della facoltà di rivalutare le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (ai sensi del comma 473 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228) o alla data del 1° gennaio 2014 (ai sensi del comma 156 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

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Quadro TR – Trasferimento della residenza all’estero

Con le modifiche introdotte con l’articolo 91 del DL 1/2012 e con il D.M. 2 agosto 2013, le società che trasferiscono la propria residenza all’estero possono sospendere la c.d. “exit tax” di cui all’articolo 166 del Tuir. Nel nuovo quadro TR del modello Unico Sc è possibile, quindi, optare per la sospensione del versamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata oppure per il versamento rateale dell’imposta. Il D.M. dispone che le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.

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Quadro EC – Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Infine, il quadro EC, che fino al 2012 conteneva i dati relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali, è ora abrogato: le totalizzazioni residuali ivi contenute vanno ora esclusivamente indicate nel quadro RF.

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