Università ed enti pubblici di ricerca tra i certificatori degli investimenti in R&S&I&D
di Debora ReverberiIl testo del Decreto Semplificazioni fiscali convertito in Legge individua i primi soggetti legittimati al rilascio delle certificazioni degli investimenti in R&S&I&D.
Come noto il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto una rilevante novità in materia di credito d’imposta R&S&I&D, di cui all’articolo 1, commi 198 e ss. L. 160/2019 e ss.mm.ii.: un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti nell’ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, garantendone “l’applicazione in condizioni di certezza operativa” grazie al suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e alla conseguente nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto ivi attestato.
Nell’attesa dell’emanazione del DPCM, su proposta del Mise e di concerto col Mef, che era atteso per il 22 luglio scorso e che definirà i requisiti dei certificatori, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all’articolo 23, comma 3, D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022 specifica che, tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione siano compresi, in ogni caso:
- le Università statali;
- le Università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.
Il dossier al Decreto Semplificazioni fiscali del Servizio studi precisa che gli enti pubblici di ricerca sono individuati dall’articolo 1 D.Lgs. 218/2016 tra cui figurano, a titolo non esaustivo, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA), l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il citato DPCM potrà individuare dunque ulteriori soggetti pubblici o privati, in aggiunta alle Università e agli enti pubblici di ricerca, abilitati al rilascio della certificazione in quanto in possesso di requisiti “idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità”, istituendone un apposito albo dei certificatori tenuto dal Mise.
Il sistema di certificazione delineato dal Decreto semplificazioni si applica alla qualificazione degli investimenti già effettuati o da effettuare nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta R&S&I&D in vigore a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2020, anche in relazione alle attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.
Uniche cause di esclusione dall’attestazione sono:
- l’avvenuta constatazione di violazioni relative all’utilizzo del credito d’imposta R&S&I&D nei medesimi periodi;
- l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
L’operato dai certificatori sarà soggetto:
- ad attività di vigilanza secondo modalità definite dal DPCM;
- al rispetto delle linee guida, che verranno periodicamente elaborate ed aggiornate dal Mise.
Ne emerge dunque un sistema di certificazione subordinato al controllo del Mise che, a tal scopo, è stato autorizzato, dal comma 6 dell’articolo 23 D.L. 73/2022, al reclutamento di un dirigente di livello non generale e di 10 unità di personale non dirigenziale.
Nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, il personale non dirigenziale potrà provenire da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e del personale delle Forze armate e della Polizia di Stato (quest’ultima specifica aggiunta in sede di conversione in Legge), oppure potrà provenire da società e organismi in house (precisazione quest’ultima introdotta dalla Camera dei deputati).
Anche l’iter di richiesta della certificazione sarà regolamentato dal DPCM, per quanto concerne modalità e condizioni di richiesta della certificazione e oneri parametrati ai costi della procedura.
Nel complesso il Decreto Semplificazioni ha dunque delineato un sistema di certificazione attivabile dal contribuente, a propria tutela, la cui efficacia sarà garantita dalla compresenza dei seguenti elementi:
- certificatori qualificati e sottoposti a vigilanza;
- qualificazione degli investimenti secondo linee guida del Mise;
- procedura di richiesta della certificazione e relativi oneri disciplinati dal DPCM;
- effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Unica deroga al sopra citato effetto vincolante è rappresentata dall’eventualità, contemplata dal comma 4 dell’articolo 23 D.L. 73/2022, in cui “sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”.