Usufruttuario e nudo proprietario al nodo della tassazione dei dividendi
di Ennio VialCapita sovente che azioni di Spa o quote di Srl siano detenute in usufrutto o in nuda proprietà. In questi casi una questione particolarmente delicata attiene alla percezione e conseguente tassazione dei dividendi.
La prassi di molti operatori è quella di attribuire i dividendi esclusivamente all’usufruttuario. La questione è stata affrontata dai Notai del Triveneto nel settembre 2017 con le massime H.I.27 per le Spa e I.I.32 per le Srl.
I Notai osservano che “L’articolo 2352 cod. civ., richiamato per le Srl dall’articolo 2471 bis cod. civ., disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali, disinteressandosi di quelli economici”.
Questa carenza viene colmata dai Notai con la seguente ricostruzione: all’usufruttuario, in base all’articolo 984 cod. civ., spettano i frutti civili, che, sempre secondo i Notai, nel caso delle partecipazioni societarie sarebbero costituiti dagli utili di esercizio di cui viene deliberata la distribuzione e non anche quelli di precedenti esercizi accantonati a riserva. Questi ultimi, in altre parole, risulterebbero in questo modo capitalizzati “con definitiva apprensione al patrimonio della società”.
La distribuzione di riserva, a prescindere dalla natura di utile o capitale, equivarrebbe ad un’attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non il pagamento di un frutto civile.
Secondo i Notai la loro riscossione spetterebbe al nudo proprietario.
In base all’articolo 1000, comma 1, primo periodo, cod. civ., per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario.
Il successivo comma 2 prevede che il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
In sostanza, le riserve pregresse andrebbero distribuite al nudo proprietario e le stesse dovrebbero essere investite in modo fruttifero di comune accordo.
Quest’ultima previsione non è scevra di complicazioni pratiche in quanto la previsione del codice civile presenta indubbiamente un sapore di altri tempi, atteso che, forse, oggi una delle migliori modalità di investimento è la detenzione di liquidità in un conto corrente senza alcun acquisto di azioni o fondi che in molti casi rischia di fruttare perdite più che guadagni.
Sul piano pragmatico, anche se non aderente appieno all’impostazione dei Notai, alcuni operatori risolvono la questione spalmando le riserve pregresse distribuite tra il nudo proprietario e l’usufruttuario in base ai rapporti di valore tra usufrutto e nuda proprietà determinati con gli appositi coefficienti.
Appare, infine, interessante segnalare quella che è la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sul tema.
Al riguardo, la risposta all’istanza di interpello n. 741 del 21.10.2021, affrontando una questione di abuso di diritto, tratta il caso di “realizzazione di operazioni dirette alla costituzione di una struttura caratterizzata da tre società, ognuna delle quali interamente partecipata da ciascuno dei tre figli dell’Istante, in qualità di nudo proprietario, e la conservazione dei diritti di usufrutto (e dei correlati diritti di voto e percezione degli utili) in capo alla madre”.
Seppure in modo incidentale, l’Agenzia sembra riconoscere il diritto agli utili in capo all’usufruttuario.
In modo molto più diretto, tuttavia, si pone la risposta ad istanza di interpello n. 679 del 07.10.2021, nell’ambito della quale l’Istante propone il quesito in modo puntuale richiamando la Massima I.I.32 citata in precedenza.
L’Agenzia delle Entrate, pur facendo presente in via preliminare che la disciplina di attribuzione delle riserve di utili riguarda aspetti di natura civilistica che esulano dalle competenze della scrivente, richiama il comma 1 dell’articolo 984 cod. civ. (già da noi citato in precedenza) in base al quale “I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto”.
La successiva conclusione, tuttavia, non pare tener conto della ricostruzione fatta dai Notai, laddove l’Agenzia si limita ad osservare che “La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà”.