Utile imputato ai soci: presunzione valida con sentenza definitiva
di Alessandro CarlesimoLa Corte di Cassazione è tornata ad affrontare i profili processuali inerenti l’automatica attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali a ristretta compagine sociale, focalizzando l’attenzione sui rapporti tra i contenziosi derivanti dall’impugnazione dei distinti atti impositivi destinati, rispettivamente, alla società ed ai soci.
Al riguardo giova ricordare che è ammessa la presunzione semplice ex articolo 2729 cod. civ. in forza della quale gli uffici imputano pro quota ai soci l’ammontare complessivo dell’utile extracontabile accertato sulla società di capitali. Tale prassi poggia sull’assunto che il controllo societario esercitato da un gruppo limitato di soggetti renda questi ultimi partecipi e complici dell’evasione in misura proporzionale alle quote possedute da ciascuno.
- nei confronti della società a titolo di recupero dei maggiori profitti aziendali appurati,
- nei confronti dei soci in virtù del meccanismo di automatica attribuzione dei redditi ricostruiti in capo alla società (ferma restando la possibilità, per il socio, di confutare tale presunzione dimostrando di non aver “finanziariamente” percepito i proventi).
In queste fattispecie è frequente per il Giudice imbattersi nella contemporanea pendenza di separati processi tributari.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30694/2018, analizza l’influenza del giudicato relativo all’accertamento del maggior reddito societario sul giudizio relativo alla posizione fiscale del socio.
È evidente in questi casi l’interdipendenza tra le due vicende, considerato che il presupposto per la tassazione del singolo socio è rappresentato proprio dal definitivo e inoppugnabile accertamento della materia imponibile occultata dalla società.
Più in dettaglio, nella vicenda sottoposta all’esame degli Ermellini, l’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della C.T.R. della Campania, nella quale veniva confermata l’illegittimità del recupero a tassazione dell’utile extracontabile ipoteticamente percepito dal socio sulla scorta della sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento del maggior reddito prodotto dalla srl.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione sottolineando che il provvedimento di annullamento dell’atto impositivo notificato alla società, ancorché favorevole al contribuente, non fosse divenuto definitivo. Pertanto, secondo l’ufficio appellante, la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il processo relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza riguardante la società.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione, confermando che soltanto il passaggio in giudicato della sentenza – statuente la fondatezza dell’accertamento del maggior utile conseguito dalla srl – ha efficacia sul processo tributario incardinato dai soci.
Tale pronuncia, in continuità con un determinato orientamento interpretativo delineatosi nel tempo (Cass. n. 4485/2016; Cass. n. 16294/2014; CTR Lombardia n. 3327/1/17) conduce a tre importanti conclusioni:
- le liti si pongono in rapporto di pregiudizialità, considerato che il giudicato della causa relativa all’accertamento di maggiori redditi societari condiziona la procedibilità nei confronti del socio;
- la soluzione alla contemporanea pendenza di più processi è da ricercarsi nell’istituto della sospensione del processo di cui all’articolo 295 c.p.c. ai sensi del quale, “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”;
- la presunzione è legittima se l’accertamento è divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato.
Nelle controversie di questo genere, la coesistenza di fattispecie impositive interconnesse induce talvolta ad ipotizzare la sussistenza di un liticonsorzio necessario, senza dubbio applicabile nel contesto della trasparenza fiscale (ad esempio per le cause che riguardano le società di persona).
In tal senso la Corte ha in passato chiarito che nei procedimenti che coinvolgono società di capitali e relativi soci non è integrata alcuna …”ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi…” di conseguenza “… quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’articolo 1 D.Lgs. n. 546/92” (Cass. n. 2214/2011).
Tale orientamento, ad un attento esame, non risulta pacifico. Si rinvengono infatti altre pronunce che, discostandosi da quanto sopra ripercorso, rimarcano l’indipendenza dei giudizi, asserendo che non vi sia alcuna necessità di dar luogo alla sospensione del processo relativo al socio in attesa della definizione del giudizio riguardante la società (CTP Reggio Emilia n.22/2018; Cass. n. 19013/2016; Cass. n.16385/2003). Secondo questa interpretazione alternativa sarebbe quindi sufficiente un valido accertamento (non necessariamente seguito da una sentenza irrevocabile) sulla persona giuridica a legittimare la presunzione di percezione del reddito sfuggito a tassazione.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: