Decisamente più articolata è la gestione degli utili e delle perdite che si sono generati in esercizi precedenti a quelli di applicazione del regime di trasparenza, per i quali il legislatore ha previsto una serie di presunzioni.
Per quanto concerne i primi, il comma 5 dell’articolo 115 prevede che questi vengano tassati in modo “ordinario”, come se l’opzione non fosse stata esercitata.
La norma contiene anche una presunzione, di favore per i soci, che stabilisce che durante la vigenza del periodo di trasparenza, a meno che l’assemblea non disponga diversamente, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili generati in regime di trasparenza (e che quindi non subiscono un’ulteriore imposizione in capo ai soci).
Secondo l’interpretazione a suo tempo fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 49/E/2004, la presunzione in questione si applica anche una volta terminato il regime di trasparenza.
La norma contiene poi un’ulteriore presunzione, questa volta però di carattere assoluto, in base alla quale, nel caso in cui si debbano coprire delle perdite e vi siano riserve di utili formatesi sia precedentemente che in vigenza del regime di trasparenza, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili “trasparenti”.
Vi è poi da interrogarsi su come “funzioni” nel regime della trasparenza la presunzione dell’articolo 47, comma 1, Tuir, che prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve che non hanno natura di riserve di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta.
Il comma 5 dell’articolo 8 del D.M. 24/4/2004 stabilisce al riguardo che la presunzione in questione si applica soltanto alle riserve di utili che si sono formate in periodi di imposta in cui non era applicata la trasparenza.
Venendo alle perdite fiscali prodotte in periodi di imposta precedenti all’ingresso nel regime di trasparenza, sulla base di quanto stabilisce il comma 2 dell’articolo 7 del D.M. 24/4/2004, non possono essere imputate alle società socie, ma rimangono in capo alla società trasparente che le computa in diminuzione del proprio reddito complessivo nei limiti fissati dall’articolo 84 del Tuir.
Le perdite “precedenti” all’ingresso nel regime possono essere dunque utilizzate nei periodi di imposta successivi nel limite dell’80% del reddito complessivo della società trasparente.