23 Luglio 2024

Utili e perdite nel bilancio delle cooperative

di Alberto Rocchi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il legislatore civilistico ha adottato un modello di cooperativa a mutualità cosidetta “spuria”: ciò significa che, fermo restando l’elemento caratterizzante dello scopo mutualistico a beneficio dei soci e la connessa funzione sociale che esso svolge, la società cooperativa può svolgere una parte di attività lucrativa, grazie alla possibilità di attivare rapporti commerciali con terzi non soci nei limiti rigidamente stabiliti dagli articoli 2512 e 2513 cod. civ.

È possibile, dunque, che i risultati annuali di gestione si discostino dallo schema lineare del tendenziale pareggio di bilancio che, in linea teorica, dovrebbe caratterizzare tutte quelle situazioni in cui la mutualità assorbe la quasi totalità dell’operatività e non si siano verificati casi straordinari che abbiano inciso negativamente sull’andamento della gestione.

L’utile nelle cooperative

In molti casi, le cooperative chiudono l’esercizio sociale con un utile. È bene ricordare che, in un contesto caratterizzato da una corretta gestione mutualistica, l’avanzo eventualmente generato dai rapporti con i soci dovrebbe essere ridistribuito tra i medesimi attraverso lo strumento del ristorno.

Il ristorno precede, in senso logico, la determinazione dell’utile. Se una volta determinato il ristorno dovesse ancora residuare un risultato positivo di gestione, esso sarebbe da ascrivere, in condizioni normali, all’operatività con i terzi. Non è escluso, tuttavia, che l’intero avanzo di esercizio, idealmente scisso nella componente “lucrativa” (utile con i terzi) e in quella “mutualistica” (surplus generato dall’attività con i soci), venga destinato interamente al potenziamento della struttura patrimoniale della cooperativa. Sul punto, però, sarà opportuno verificare il contenuto delle disposizioni statutarie. Infatti:

  • se lo statuto o il regolamento non prevedono un obbligo di erogazione del ristorno ai soci, esso potrà essere capitalizzato;
  • se lo statuto il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, esso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Si rinvia alle disposizioni regolamentarie stabilite dall’emendamento all’OIC 28 in materia di cooperative.

Le cooperative, in ossequio al disposto dell’articolo 2545-quater, comma 1, cod. civ., devono destinare “almeno il trenta per cento degli utili netti annuali”, alla riserva legale, qualunque sia il suo ammontare.

A questo 30% va aggiunto il 3% da destinare ai fondi mutualistici. Residua, quindi, un 67% degli utili netti annuali che, nelle cooperative a mutualità prevalente, è di fatto sottratto alla disponibilità dei soci. Infatti, questa quota residua potrà essere:

  • distribuita sotto forma di dividendo a:
    • soci cooperatori (nel limite dell’interesse dei BPF aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato);
    • soci cooperatori finanziatori, aumentando il limite precedente di due ulteriori punti percentuali; soci finanziatori “puri”, senza limiti;
  • destinata a riserva indivisibile, non distribuibile tra i soci e soggetta a obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della compagine;
  • imputata ad aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di utili o altri fondi disponibili secondo l’articolo 7, L. 59/1992. In sintesi, gli utili di esercizio possono essere destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti dell’incremento dell’indice Istat riferito al periodo di produzione degli utili stessi. Come nel caso dei ristorni portati ad aumento di capitale, anche tale aumento gratuito del capitale avviene in deroga ai limiti massimi del valore nominale delle quote o azioni.

Il caso delle perdite

Anche nel caso, non infrequente, di un bilancio in perdita, occorre analizzare la genesi del risultato e chiedersi se esso non nasconda un irregolare funzionamento della cooperativa. Nelle cooperative di utenza o agricole di conferimento, la presenza di un risultato negativo è un’evenienza piuttosto inconsueta, a meno che non dipenda da fatti straordinari. In questi casi, la remunerazione dei conferimenti in misura non in linea con l’andamento del mercato, nonché, specularmente, la vendita di prodotti o servizi ai soci a un prezzo troppo basso, potrebbe anche configurare un aggiramento delle regole sulla mutualità, qualora dovessero essere intaccate delle riserve indivisibili.

Più lineare l’ipotesi della perdita in cooperative di lavoro, nelle quali il rapporto con i soci è blindato da un contratto che la cooperativa è tenuta ad onorare pure in presenza di margini insufficienti.