Utilizzabile in compensazione il credito per il Mezzogiorno
di Viviana GrippoA decorrere dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019, in conseguenza delle modifiche apportate dalla L. 18/2017, all’articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015, è in vigore il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ovvero:
- Campania,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria,
- Sicilia,
- Molise,
- Sardegna,
- Abruzzo.
Possono beneficiare dello strumento le piccole e medie imprese qualora l’investimento in beni strumentali nuovi risponda ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 4 D.M. 29.07.2016.
Restano escluse dall’agevolazione le attività che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Per piccole e medi imprese si intende le imprese aventi le seguenti caratteristiche:
Piccola impresa | Media impresa | |
a) Dipendenti | meno di 50 | meno di 250 |
b) Fatturato | non superiore a € 10 milioni | non superiore a € 50 milioni |
c) Totale di bilancio | non superiore a € 10 milioni | non superiore a € 43 milioni
|
In merito agli investimenti, risultano agevolabili gli acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- macchinari,
- impianti e
- attrezzature varie
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Si tratta quindi di investimenti che devono essere rivolti:
- alla creazione di un nuovo stabilimento,
- all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e
- al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Non sono agevolabili gli investimenti di mera sostituzione dei beni.
L’investimento deve comunque essere rivolto a beni strumentali, di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; restano quindi automaticamente esclusi i beni merce e i materiali di consumo.
Circa il requisito della novità esso deve essere inteso nel senso che il credito non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati; può tuttavia essere oggetto dell’agevolazione il bene che viene esposto in show room. Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati, individuato secondo il principio di competenza di cui all’articolo 109 Tuir, non sia prevalente.
In merito alla determinazione del credito, in base al nuovo all’articolo 1, comma 98, L. 208/2015, il credito d’imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero:
- il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e
- il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
Inoltre, a norma del nuovo articolo 1, comma 101, L. 208/2015, la base su cui calcolare il credito d’imposta spettante è costituita dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili, superando la previgente disposizione che, invece, commisurava il credito d’imposta al costo di acquisizione dei predetti beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato e degli eventuali ammortamenti figurativi in caso di locazione finanziaria. Per la determinazione della base imponibile relativa ai beni acquistati in leasing vale il costo di acquisto sostenuto dal dante causa.
Il nuovo articolo 1, comma 105, L. 208/2015 prevede la rideterminazione del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione:
- a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.
Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta le aziende devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate attraverso il canale telematico secondo le indicazioni fornite con provvedimento modificativo del 29.12.2017.
Ricevuta la comunicazione l’Agenzia, previa verifica, trasmetterà il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Le imprese destinatarie dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta potranno utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria: in tal senso si è espressa la circolare AdE 34/E/2016, paragrafo 6.
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Al credito in oggetto non trova applicazione il limite annuale di utilizzo pari a euro 250.000 di cui all’articolo 1, comma 53, L.244/ 2007, e, allo stesso tempo, come precisato con circolare AdE 34/E/2016, par. 6, non risulta applicabile neanche il limite generale di compensabilità di cui all’articolo 34 L.388/2000, pari a 700.000 euro.