In particolare, elemento dirimente ai fini della ricostruzione del fatto e della condanna del reo era stato il rinvenimento, in sede di perquisizione, di una chiavetta USB nella borsa della segretaria delle società di coloro in favore dei quali le predette fatture erano state emesse, contenente un file Excel in cui era annotata la loro contabilità occulta e indicante la successiva restituzione delle somme percepite.
Il reo, pertanto, si induceva a proporre ricorso per cassazione, tra gli altri motivi, per erronea applicazione degliarticoli 192e240 c.p.p.e per motivazione illogica, ai sensi dell’articolo 606, comma 1 lett. c) ed e) c.p.p..
In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nell’attribuire rango di prova documentale al file contenuto nella memoria usb, in considerazione dell’anonimità dei dati in esso contenuti, non essendo stata accertata la figura del suo autore, né tantomeno assicurata l’integrità dei dati ivi contenuti, in violazione degli articoli 244, comma 2e247, comma 1-bis c.p.p..
Del resto, questi osservava come, ai sensi dell’articolo 240 c.p.p., «i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che non costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato».
Quanto, invece, alla manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente si doleva della apodittica riconduzione delle somme indicate nel predetto file a retrocessioni di importi riguardanti pagamenti eseguiti per operazioni inesistenti.
Sennonché, i Supremi giudici, respingendo il ricorso del reo, hanno chiarito le condizioni per le quali un documento possa essere qualificato come anonimo e non possa, dunque, assurgere al rango di prova documentale legittimamente utilizzabile nel processo penale.
Più precisamente, i giudici di legittimità, valorizzando le argomentazioni di numerosi precedenti giurisprudenziali, hanno affermato che elemento fondamentale e decisivo affinché possa ritenersi anonimo un documento informatico non è il difetto di sottoscrizione, bensì l’impossibilità di individuarne l’autore in maniera precisa dall’autorità inquirente.
Ciò, sulla base della considerazione – che l’odierno scrivente ritiene di condividere – per la quale ciò che consente di qualificare come anonimo un documento non è la mancanza di sottoscrizione, bensì l’impossibilità di individuarne l’autore, posto che il legislatore non ha fatto riferimento alla forma scritta, ma alla nozione di anonimo (cioè alla oscurità dell’autore), data dall’impossibilità di identificarlo, cosicché un documento, anche se non sottoscritto, può non essere considerato anonimo, se vi siano elementi per individuarne l’autore.
Altrimenti detto, laddove sia possibile individuarne in maniera chiara e non illogica l’artefice, esso sarà certamente ammissibile come prova documentale nel processo penale (Cfr. ex multis, Cass., sent. n. 52926/2016; Cass., sent. n. 39259/2010; Cass., sent. n. 461/2000).
Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso in rassegna, l’autorità inquirente ha dimostrato, con considerazioni logiche e pertinenti, peraltro non censurate dal ricorrente, che l’autore del file Excel sprovvisto di sottoscrizione e rinvenuto nella borsa della segretaria delle società in contatto con quella che aveva emesso le fatture inesistenti e che ad essa avevano successivamente restituito le somme percepite, era proprio quest’ultima, in quanto custode del supporto di memoria digitale.
Pertanto, correttamente avevano agito i giudici di seconde cure nell’ammettere detta prova.
Per questo ordine di ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, nonché al versamento di una somma a titolo di ammenda, ex articolo 616 c.p.p., attesa la capziosità delle censure poste a base del vaglio di legittimità.