Utilizzabilità della riserva da utili netti su cambi
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAd oggi non risultano rare le operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi con prezzi in valuta estera, le quali comportano l’indicazione a bilancio di attività o passività monetarie e non monetarie. Il principio contabile concernente tutto ciò è l’OIC 26, il quale nella sua versione in bozza per la consultazione, redatta conseguentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, richiama l’attenzione anche per quanto attiene la disciplina della riserva a fronte di utili su cambi.
Il legislatore civilistico nel numero 8 bis del comma 1 dell’articolo 2426, come modificato, stabilisce che per le attività e passività monetarie in valuta:
- l’iscrizione debba avvenire al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio;
- vi sia una successiva imputazione degli utili o perdite su cambi a conto economico;
- nell’eventualità di un utile netto, questo venga accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.
Diversamente, l’iscrizione delle attività e passività in valuta non monetarie è necessario che avvenga al cambio vigente al momento del loro acquisto. Il concetto di “monetario” è estrinsecato all’interno del paragrafo 6, il quale definisce le attività e le passività in questione come elementi connessi ad un futuro diritto di incasso o ad un futuro obbligo di pagamento. Tra questi importi di denaro in valuta si trovano i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
Il previgente testo dell’articolo citato invece stabiliva che: “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.
Da una lettura sistematica dei due testi normativi si evince come alle attività e alle passività in valuta sia stata attribuita un’origine valevole come discrimen per l’iscrizione a pronti alla data di chiusura dell’esercizio piuttosto che per l’iscrizione al tasso di cambio al momento del loro acquisto.
In particolare, come affermato nell’incipit del presente contributo, alla data di chiusura di bilancio e a seguito della conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti, vi è, a monte della costituzione della riserva in questione, un utile netto, il quale si configura come il saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati. L’utile netto, contribuisce dapprima alla realizzazione del risultato d’esercizio e successivamente è accantonato nella riserva in questione vincolata alla non distribuibilità. Si informa che quest’ultima può essere pari al risultato economico dell’esercizio quando si verifica che il risultato netto dell’esercizio è inferiore all’utile netto non realizzato sulle poste in valuta.
L’edizione precedente del principio contabile asserisce che il vincolo di non distribuibilità della riserva è stabilito ad hoc per evitare il depauperamento del patrimonio societario a causa della matrice valutativa dell’utile considerato, ovvero configurante un’entità non realizzata. Il requisito della “non distribuibilità” permane sulla posta in questione e risulta anche essere l’unico esplicitato. Vengono infatti eliminate le parti del principio dove si specifica:
- “ferma restando la priorità della sua destinazione a riserva legale”;
- “può essere utilizzata, fin dall’esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti”.
Si noti che l’appendice B dell’OIC 28, principio contabile riguardante il patrimonio netto, fornisce, sempre nell’edizione 2014, disposizioni in ordine all’utilizzo della riserva da utili netti su cambi, ovverosia la possibilità di utilizzare la stessa per l’aumento nominale del capitale sociale e per la copertura delle perdite. La tabella riportata nell’attuale OIC 28, precisamente nell’appendice A “esempi di informativa relativa al patrimonio netto”, non contiene indicazioni relativamente alla possibilità di utilizzazione delle voci iscritte.
Sulla base di quanto apportato ed eliminato, l’intenzione è senz’altro tesa a delimitare la riserva mantenendo quella rigidità che vieta la distribuzione di valori non realizzati e pertanto non concreti.
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