Utilizzo del credito Iva e regime premiale Isa
di Clara PolletSimone DimitriIl credito Iva annuale e quello infrannuale possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 50.000 euro, in presenza di un punteggio Isa almeno pari a 8: come segnalare tale informazione in dichiarazione Iva annuale e nel modello Iva TR?
Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico – economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i soggetti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
I contribuenti che hanno ottenuto, con riferimento al periodo d’imposta 2018, l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale almeno pari a 8, possono fruire dei seguenti vantaggi:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 per l’Iva.
In sede di compilazione della dichiarazione annuale Iva 2020, in scadenza entro il 30 aprile ma prorogata al 30 giugno 2020 ad opera del decreto Cura Italia (articolo 62 D.L. 18/2020), il contribuente è tenuto a segnalare la possibilità di beneficiare dei vantaggi offerti dal regime premiale Isa.
Nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata prevista la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. 50/2017.
Per quanto riguarda il modello IVA TR (aggiornato con il provvedimento Prot. n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, in scadenza il 30 aprile ma anch’esso prorogato al 30 giugno 2020), non esiste un analogo campo inserito nel frontespizio dell’istanza.
In caso di richieste a rimborso del credito infrannuale – compilazione del rigo TD6 – occorre compilare anche il rigo TD8, campo 3, con il codice 5, ad opera dei contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Per chi sceglie, invece, di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 – compilando il rigo TD7 – non risultano campi appositi nel modello Iva TR per segnalare l’assenza di visto a seguito dei benefici premiali Isa.
Attenzione, infine, alla soglia dei 50.000 euro. Con la circolare 17/E/2019 è stato chiarito che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020”.
Con tale precisazione l’Agenzia ha quindi chiarito che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva, fissi i limiti per l’apposizione del visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
Così, ad esempio, se un soggetto passivo Iva richiede a rimborso 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020 presentando il modello Iva TR, ha già raggiunto rimborsi Iva complessivi per 43.000 euro.
Se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 un’ulteriore richiesta di rimborso di 22.000 euro, relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal comma 11, lett. b) dell’articolo 9 bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi (circolare 20/E/2019).