Utilizzo del credito Iva infrannuale maturato nel primo trimestre 2022
di Clara PolletSimone DimitriEntro 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) è possibile presentare il modello Iva TR, relativo al primo trimestre 2022.
Le istruzioni del modello ministeriale sono state recentemente aggiornate per tener conto del limite annuo di 2 milioni di euro posto alle compensazioni orizzontali (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).
Si ricorda che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (fissato a 700.000 euro per anno solare). Successivamente, il Decreto Sostegni bis (articolo 22, comma 1, D.L. 73/2021) ha previsto l’ulteriore innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021; l’ultima Legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022 (circolare 9/E/2022).
I soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel primo trimestre 2022 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro ed intendono richiedere in tutto o in parte il rimborso di tali somme (oppure l’utilizzo in compensazione), devono presentare il modello TR.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972):
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter D.P.R. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972 (articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011).
In merito alla verifica dei requisiti anzidetti, con la risposta 802/2021 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono presentare l’istanza TR anche i soggetti identificati nel regime Iva OSS.
Si ricorda che i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie possono applicare il regime OSS (One Stop Shop) per assolvere l’imposta nel Paese membro del destinatario dei beni, fruendo della dispensa generalizzata dall’obbligo di fatturazione.
La ratio sottesa alla disciplina dei rimborsi trimestrali è quella di agevolare i soggetti fisiologicamente a credito, ipotesi che ricomprende anche chi effettua vendite a distanza intracomunitarie; tali operazioni possono rientrare, pertanto, nel calcolo del requisito delle operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate (di cui all’articolo 30, lettera b, D.P.R. 633/1972). In tal caso, secondo l’Agenzia delle entrate, è necessario continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. In altri termini, i soggetti interessati devono registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972, fatturare le stesse a norma dell’articolo 46 D.P.R. 331/1993 e presentare il modello TR, inserendo le operazioni nei righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i contribuenti possono scegliere l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel trimestre di riferimento. In tal caso, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione telematica dell’istanza. Al superamento del limite di 5.000 euro – soglia da monitorare con riferimento all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno – subentra l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito spettante per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (articolo 3, comma 2, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017).
La compensazione in F24, come di consueto, deve passare esclusivamente dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta infrannuale (o annuale) maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto 06.04.2018.