5 Giugno 2017

Utilizzo del deposito Iva per i beni consegnati in Italia in conto lavoro

di Marco Peirolo
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L’articolo 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. 331/1993, anche dopo le novità introdotte dal D.L. 193/2017, continua a prevedere che non danno luogo al pagamento dell’Iva “le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni”.

A seguito della sentenza Equoland, resa dalla Corte di giustizia nella causa C-272/13, è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate che, “salvo quanto di seguito specificato con riferimento ai beni oggetto delle prestazioni di servizi di cui articolo 50-bis, comma 4, lett. h), le merci, per essere considerate introdotte nel deposito IVA, devono entrarvi materialmente, essendo il deposito Iva un vero e proprio luogo fisico, in cui devono essere assolte in ogni caso le funzioni di stoccaggio e custodia, che giustificano economicamente e giuridicamente il contratto di deposito” (circolare n. 12/E/2015).

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