18 Gennaio 2023

Utilizzo del plafond per servizi di installazione di una “camera bianca”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per l’acquisto di servizi di installazione di una “camera bianca” all’interno di un immobile è possibile utilizzare il plafond di esportatore abituale poiché tali prestazioni non rientrano nei servizi soggetti al regime di inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, possono qualificarsi come acquisti di beni immobili per i quali è impedita la presentazione della dichiarazione d’intento.

È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 40/2023 pubblicata ieri ed avente ad oggetto la corretta qualificazione dei servizi di installazione di un impianto denominato “camera bianca”.

La questione posta nell’istanza di interpello in commento è duplice: da un lato l’individuazione delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’installazione di impianti relativi ad edifici (articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972), per i quali “prevale” l’applicazione dell’inversione contabile in luogo dell’utilizzo del plafond di esportatore abituale (che consente l’acquisto senza imposta di beni e servizi ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972), e dall’altro la qualifica di bene immobile dell’impianto che impedirebbe l’utilizzo del plafond secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare 145/E/1998 ed in successivi documenti di prassi (risposta ad interpello n. 304/2020 e principio di diritto n. 14/2019), nonché dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23329/2013, Cass. n. 9969/2015 e Cass. n. 535/2021).

In relazione a tale ultimo aspetto, richiamando l’articolo 31-bis del Regolamento Ue 282/2011 (introdotto dal Regolamento Ue 1041/2013), l’Agenzia delle entrate ha precisato che per qualificare un bene come immobile è necessario che un determinato elemento, una volta installato, diventi parte integrante del fabbricato a tal punto che, se rimosso, non sarebbe più idoneo all’uso originario e le funzionalità sarebbero alterate.

Secondo la stessa Agenzia la “camera bianca” configura un bene che mantiene la propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati in un altro stabilimento con caratteristiche strutturali idonee all’allestimento della stessa.

In buona sostanza, dalla risposta dell’Agenzia emerge con chiarezza che la “camera bianca”, pur se inserita all’interno di un fabbricato, non assume la qualifica di bene immobile.

Ciò consente, se l’operazione non rientra tra quelle soggette ad inversione contabile, l’utilizzo del plafond di esportatore abituale in quanto l’acquisto non ha ad oggetto un fabbricato bensì un bene mobile.

Da quanto affermato consegue anche la risposta al secondo aspetto analizzato nella risposta dell’Agenzia, ossia la possibile qualificazione del servizio di installazione della “camera bianca” tra le prestazioni di servizi soggette al regime di inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, che include anche le prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici.

Trattandosi di servizi di installazione di beni “autonomi” rispetto al fabbricato, l’operazione non rientra tra quelle soggette al regime di inversione contabile di cui al citato articolo 17, comma 6, lett. a-ter, ed essendo assoggettata ad Iva nei modi ordinari (con la rivalsa) il committente che assume la qualifica di esportatore abituale può utilizzare il plafond di esportatore abituale.

Si ricorda, per completezza, che con la circolare 14/E/2015 (confermata dal principio di diritto n. 14/2019) l’Agenzia ha precisato che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972 non si applica per tutte le operazioni oggettivamente rientranti in una delle fattispecie di inversione contabile.

Il chiarimento è favorevole poiché consente al soggetto passivo di “risparmiare” plafond Iva per tali acquisti utilizzandolo per altre operazioni.