Su tali riserve, infatti, la società ha corrisposto l’Ires nella misura del 24%, ma all’atto della distribuzione ai soci, la società deve operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% in presenza di soci persone fisiche. Il tema della gestione delle perdite fiscali maturate dalla società di capitali prima della trasformazione in società di persone è stato oggetto di pronunce da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Un primo orientamento risale al 1994, quando la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) del Veneto stabilì che, in caso di trasformazione regressiva, le perdite fiscali maturate dalla società di capitali non potevano essere riportate. Tale posizione comportava la perdita definitiva delle perdite pregresse, una conseguenza considerata penalizzante e criticata dalla dottrina, in quanto l’operazione di trasformazione sul piano civilistico non determina l’estinzione del soggetto e la nascita di un altro, ma è semplicemente un mutamento del tipo di società.
Successivamente, con la risoluzione n. 60/E/2005, l’Agenzia delle entrate ha modificato radicalmente il proprio approccio. Questo nuovo orientamento consente alle società trasformate di riportare le perdite maturate prima della trasformazione per compensare i redditi generati successivamente all’operazione. La risoluzione equipara gli effetti fiscali della trasformazione regressiva a quelli derivanti dall’opzione per la trasparenza fiscale prevista dagli articoli 115 e 116, Tuir.
L’Agenzia delle entrate ha fondato il proprio ragionamento su tre punti principali:
- perdita della soggettività passiva Ires: sia la trasformazione regressiva che l’opzione per la trasparenza fiscale comportano la perdita della soggettività passiva ai fini Ires, seppur con modalità differenti (definitiva nel caso della trasformazione; temporanea nel caso dell’opzione);
- conservazione delle perdite: le disposizioni sulla trasparenza fiscale permettono il mantenimento del diritto al riporto delle perdite maturate quando la società aveva personalità giuridica;
- assenza di motivazioni contrarie: non vi sono ragioni logiche o sistematiche per negare la conservazione delle perdite realizzate da una società di capitali prima della trasformazione.
In sostanza, l’Agenzia ha stabilito che le perdite maturate dalla società di capitali possono essere utilizzate dalla società trasformata per abbattere il proprio reddito imponibile, senza imputarle direttamente ai soci.
Per completezze, si ricorda che le perdite pregresse possono essere utilizzate nel rispetto delle norme previste per le società di capitali, come stabilito dall’articolo 84, Tuir, secondo cui le perdite possono essere utilizzate per abbattere fino all’80% del reddito imponibile dei periodi d’imposta successivi, ad eccezione di quelle generate nei primi tre esercizi dalla costituzione, che possono essere utilizzate integralmente (100%) per ridurre il reddito complessivo dei periodi successivi.
Non vi sono limiti temporali per il riporto delle perdite fiscali. Per garantire la tracciabilità delle perdite pregresse, il quadro RS del modello Unico SP richiede una distinzione tra perdite utilizzabili fino all’80% del reddito imponibile e perdite dei primi tre esercizi utilizzabili fino al 100%.