Si ricorda che l’obbligo in questione era stato introdotto dall’articolo 11, comma 2, D.L. 66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a 1.000 euro.
Il decreto fiscale ha pertanto soppresso la lettera c) dell’articolo 11, D.L. 66/2014, in modo da favorire i contribuenti meno avvezzi all’utilizzo dei servizi di internet banking che dal 1° ottobre 2014 hanno dovuto rivolgersi a terzi per l’esecuzione dell’adempimento.
La possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita IVA si applica a decorrere dal 3.12.2016, data di entrata in vigore della L. 225/2016.
Restano in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare, si ricordano le sguenti.
I modelli F24 a zero continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi “F24 web” o “F24 online” o tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.
- Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni
In relazione ai modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero, resta fermo l’obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), di presentazione esclusivamente in via telematica, avvalendosi:
- dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- dei sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Restano immutati per i contribuenti titolari di partita IVA i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24, ed in particolare l’obbligo di utilizzare esclusivamente modalità di pagamento telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero e per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.
Si ricorda infine che vi sono dei casi di carattere eccezionale (circolare 30/E/2006 e 27/E/2014) per i quali viene meno l’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24, ed è pertanto consentito l’utilizzo del modello cartaceo.
È il caso ad esempio di:
- F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
- contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale;
- eredi di titolari di partita IVA: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
- agricoltori esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
- cessazione di partita IVA: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematiche;
- affitto di azienda da parte dell’imprenditore individuale: in caso di affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.
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