29 Dicembre 2022

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli articoli 295-305 Direttiva 112/2006/CE in ossequio al considerando 50, ai sensi del quale è prevista l’opportunità di concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre per gli agricoltori un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell’Iva assolta a monte, determinano le regole applicative di quello che non consiste in un regime agevolativo, bensì in un regime semplificativo di detrazione dell’imposta previsto per il comparto agricolo.

In ossequio a tale previsione, il Legislatore nazionale ha previsto un regime speciale Iva per il comparto agricolo a mezzo degli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, applicabile da parte dei produttori agricoli rispettivamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al Decreto Iva e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 2135 cod. civ..

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