Valenza di una SCIA in variante di una precedente
di Euroconference Centro Studi TributariIn seguito alla presentazione della necessaria documentazione, nel mese di maggio 2018 il Comune rilascia un permesso a costruire per “ristrutturazione di alloggio abitativo”.
Il contribuente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sostiene spese per interventi rientranti nella detrazione c.d. ecobonus 65%, ovvero sostituzione infissi, schermature solari, building automation e coibentazione pavimenti e pareti; per la coibentazione l’importo della spesa è 100.000 euro e l’ultima fattura è emessa e pagata a gennaio 2020.
A dicembre 2019 viene presentata una SCIA di parziale variante per l’aggiunta dell’isolamento termico del tetto e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento.
Nei mesi di luglio e agosto 2020 il contribuente sostiene le spese per l’impianto di riscaldamento (trainante) e per l’isolamento termico del tetto (intervento trainato in quanto effettuato su una superficie inferiore al 25%), costo di quest’ultimo 54.000 euro; tali spese sono distintamente contabilizzate e fatturate rispetto a quelle del 65%.
A fine lavori viene presentata un’Enea per gli interventi al 65% e un’Enea per gli interventi al 110% (nella quale il tecnico assevera anche il doppio salto di classe energetica).
Tale comportamento è da ritenersi corretto?
Il dubbio è se la Scia di parziale variante sia un titolo abilitativo distinto che permetta di considerare isolamento termico del tetto e sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomamente detraibili.
LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO…