19 Marzo 2024

Valida la dichiarazione anche se presenta solo i dati identificativi

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella definizione di “evasore totale” rientrano i soggetti passivi d’imposta che, pur svolgendo un’attività economica potenzialmente produttiva di un reddito imponibile, non presentano le prescritte dichiarazioni dei redditi.

Tale comportamento comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.

In particolare:

  • l’articolo 5, D.Lgs. 74/2000, rubricato “omessa dichiarazione”, prevede la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni nei confronti di “chiunque” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa risulta superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. Il delitto in rassegna ha natura di reato istantaneo e si consuma decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione;
  • l’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevede che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. In merito, se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

  • l’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevede che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

Ciò posto, occorre domandarci se, nella particolare ipotesi in cui il contribuente compili unicamente i dati anagrafici del modello redditi e del modello Iva, senza riportare alcun elemento utile alla ricostruzione del volume d’affari e del reddito conseguito dal contribuente, possano scattare particolari sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, ai fini Iva ed ai fini delle imposte sui redditi.

Sullo specifico punto, si cita il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 3678/2024), nella quale il giudice del gravame ha ritenuto che la dichiarazione che contiene solo i dati anagrafici del contribuente non è giuridicamente omessa.

I giudici di merito hanno dapprima richiamato l’orientamento espresso in passato in sede di legittimità (Cassazione n. 1879/2021), in base al quale:

  • il panorama normativo di riferimento è costituito dall’articolo 1, D.P.R. 600/1973, il quale prescrive che la dichiarazione sul reddito debba contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che «i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni»;
  • il successivo articolo 4, D.P.R. 600/1973, aggiunge che la dichiarazione «deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione».

Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata, ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.

In merito, ricostruendo l’intera vicenda, era emerso che l’Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento ove contestava, ad una società, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, procedendo simmetricamente alla ricostruzione, su base induttiva, del reddito conseguito soggetto passivo.

Il contribuente, tuttavia, ha ritenuto che una dichiarazione presentata nei termini, ancorché con dati esigui, non possa ritenersi giuridicamente omessa.

I giudici campani hanno condiviso tale tesi, confermando pienamente l’approccio ermeneutico prospettato in passato dagli ermellini.

In definitiva, la dichiarazione dei redditi presentata, anche se contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile non può considerarsi omessa, in quanto tale giudizio è riservato unicamente alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.