Le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
- l’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevede che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Ciò posto, occorre domandarci se, nella particolare ipotesi in cui il contribuente compili unicamente i dati anagrafici del modello redditi e del modello Iva, senza riportare alcun elemento utile alla ricostruzione del volume d’affari e del reddito conseguito dal contribuente, possano scattare particolari sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, ai fini Iva ed ai fini delle imposte sui redditi.
Sullo specifico punto, si cita il recente orientamento espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 3678/2024), nella quale il giudice del gravame ha ritenuto che la dichiarazione che contiene solo i dati anagrafici del contribuente non è giuridicamente omessa.
I giudici di merito hanno dapprima richiamato l’orientamento espresso in passato in sede di legittimità (Cassazione n. 1879/2021), in base al quale:
- il panorama normativo di riferimento è costituito dall’articolo 1, D.P.R. 600/1973, il quale prescrive che la dichiarazione sul reddito debba contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che «i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni»;
- il successivo articolo 4, D.P.R. 600/1973, aggiunge che la dichiarazione «deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione».
Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata, ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.
In merito, ricostruendo l’intera vicenda, era emerso che l’Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento ove contestava, ad una società, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, procedendo simmetricamente alla ricostruzione, su base induttiva, del reddito conseguito soggetto passivo.
Il contribuente, tuttavia, ha ritenuto che una dichiarazione presentata nei termini, ancorché con dati esigui, non possa ritenersi giuridicamente omessa.
I giudici campani hanno condiviso tale tesi, confermando pienamente l’approccio ermeneutico prospettato in passato dagli ermellini.
In definitiva, la dichiarazione dei redditi presentata, anche se contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile non può considerarsi omessa, in quanto tale giudizio è riservato unicamente alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.