L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso; in secondo grado, invece, l’atto veniva integralmente annullato sulla base della considerazione per la quale l’accesso e il pvc (cui l’atto impositivo faceva riferimento in motivazione) non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti di detta società.
L’Agenzia delle entrate proponeva pertanto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972e dell’articolo 12 L. 212/2000. Più precisamente, la ricorrente Agenzia sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse errato nell’affermare che l’atto impugnato sarebbe privo di motivazione, poiché farebbe riferimento ad un atto non portato a conoscenza della società e dei suoi soci. Quest’ultima aveva contestato, infatti, che il pvc non era stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da soggetto da questi delegato, bensì, al di fuori della sede sociale, dal ragioniere addetto alla tenuta delle scritture contabili.
Ebbene, in prima battuta, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno sottolineare che l’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che i verbalizzanti possono effettuare l’accesso anche presso lo studio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili e, quindi, non presso la sede del contribuente (cfr., Cass. ord. n. 14707/2018).
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il primo comma della norma suddetta non prescrive particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore di scritture contabili e che, peraltro, il decimo comma della medesima sanziona (con l’inutilizzabilità in favore del contribuente) la mancata esibizione dell’attestazione del detentore delle scritture e l’opposizione all’accesso o il rifiuto di esibizione di esse da parte di quest’ultimo (cfr., Cass. sent. n. 8539/2014).
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, è stato affermato che la ratio legis della disposizione citata, è quella di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, dal momento che questi è un mandatario del contribuente (cfr., Cass. sent. 15.01.2019, n. 702).
Invero, così come affermato in sentenza, quando l’accesso viene eseguito presso i locali aziendali, «ben può l’Agenzia utilmente comunicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili e farlo anche al di fuori della sede del contribuente, senza che nella successiva fase processuale debba essere dall’Agenzia dimostrata in capo al ricevente la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine, in quanto egli per fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti».
Per l’effetto, è stata ritenuta errata la statuizione della Commissione tributaria regionale secondo cui gli accessi e il conseguente pvc non sono stati eseguiti secondo le modalità previste dall’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, non potendo sostenersi che l’avviso impugnato sia privo di motivazione, «facendo riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato alla conoscenza della società e dei soci».
E quindi, il ricorso è stato accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione.