15 Giugno 2020

Valida l’opzione di rimborso nella dichiarazione integrativa o ultratardiva

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo quanto previsto dall’articolo 38 D.P.R. 602/1973, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d’imposta, mediante apposita istanza presentata in dichiarazione oppure separatamente dalla stessa, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata.

Il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi può, alternativamente, essere chiesto a rimborso; utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione con altri tributi da versare; riportato a nuovo.

Sul punto, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento al fine di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 38, essendo l’Amministrazione, con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Tanto è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (cfr., Cass., ordinanza 20.11.2019, n. 30135).

Problematiche particolari si sono poste nel caso in cui detta istanza sia contenuta in una dichiarazione integrativa o ultratardiva.

Innanzitutto, per quanto concerne la dichiarazione integrativa, è d’uopo rammentare che, a seguito della modifica operata dall’articolo 5 D.L. 193/2016, non vi è più alcuna distinzione tra integrativa a favore e sfavore, per cui in entrambi i casi la stessa dovrà essere presentata entro i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 D.P.R. 600/1973.

Con specifico riferimento, poi, alla retroattività della modifica, in virtù della quale anche le dichiarazioni integrative a favore del contribuente non devono più essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, è sorto un contrasto giurisprudenziale.

Da un lato, si afferma l’irretroattività in applicazione del principio tempus regit actum, per cui per le fattispecie verificatesi anteriormente continuerebbe ad operare il diverso termine prima previsto (cfr., Cass., ord. 28.6.2019, n. 17506), e, dall’altro, si rileva invece che tale modifica rappresenterebbe una norma di interpretazione autentica, diretta alla omologazione normativa di un principio già immanente nell’ordinamento, con la conseguenza che la nuova disciplina troverebbe applicazione anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore (cfr., CTR Sardegna, sent. 20.11.2018, n. 1143; CTR Lombardia, sent. 30.1.2018, n. 407).

Peraltro, si segnala un ulteriore orientamento secondo cui il contribuente, indipendentemente dal termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, può sempre, in sede contenziosa, opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (cfr., Cass., ord. 24.2.2020, n. 4772; SS.UU., sent. 30.6.2016, n. 13378).

Venendo all’opzione di rimborso espressa nella dichiarazione integrativa”, si è affermato che anche in questa ipotesi, oltre che in sede contenziosa, è possibile chiedere il rimborso del credito d’imposta.

In particolare, i giudici di vertice hanno precisato che il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori somme versate anche nella dichiarazione integrativa, purché ciò avvenga entro il termine di 48 mesi dal versamento, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso (cfr., Cass., ord. 20.11.2019, n. 30151).

Peraltro, è stato affermato che il rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 D.P.R. 602/1973 è esercitabile, entro il prescritto termine di decadenza, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa (cfr., Cass. ord. 14.11.2019, n. 29651).

Da ultimo, sembrerebbe che tale opzione sia valida anche ove espressa nella dichiarazione ultratardiva”, che è quella presentata oltre il termine consentito dalla legge (cfr., Cass., sent. 18.1.2012 n. 633). Ciò sulla base della considerazione per la quale, ancorché tale dichiarazione si consideri omessa, l’istanza di rimborso mantiene una propria autonomia, non essendo legata ai termini decadenziali previsti per la dichiarazione, ma a quelli di cui al citato articolo 38.

Infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che, nel caso in cui il contribuente abbia inviato una dichiarazione ultratardiva, per far valere il proprio credito, il contribuente deve presentare entro i termini decadenziali apposita istanza di rimborso, a meno che l’opzione per il rimborso non sia già stata esercitata in detta dichiarazione.

Ad ogni modo, si tratta di una pronuncia isolata che necessita di ulteriori conferme.