Valida prova contraria gli oneri finanziari correlati al mutuo ipotecario
di Angelo GinexIn tema di accertamento del reddito d’impresa, il sostenimento di oneri finanziari correlati alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull’utile di impresa, rappresenta un valido elemento di segno contrario alla presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere debita considerazione.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di onere della prova contraria all’accertamento analitico-induttivo.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il maggior reddito d’impresa di detta società e, conseguentemente, il maggior reddito di partecipazione dei soci.
Tali atti impositivi venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dei rispettivi ricorsi, procedeva al loro annullamento. Così, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale ribaltava quindi l’esito del giudizio di primo grado.
In particolare, la CTR osservava che: «vista l’antieconomicità ripetuta negli anni della attività esercitata, l’accertamento presuntivo dell’ufficio, sulla scorta di listini praticati per attività similari, è fondato. Invero, non risulta credibile che una società, ove non ricorrano motivi eccezionali, possa presentare per più anni dichiarazioni antieconomiche, anche perché, ove le stesse fossero veritiere, sarebbe oltremodo difficile resistere sul mercato».
Pertanto, la società e i suoi soci proponevano ricorso in Cassazione, avanzando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, essi lamentavano la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di tre milioni di euro e dal registro delle presenze annotate nella struttura alberghiera. Con il secondo motivo, invece, essi deducevano la violazione del combinato disposto dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, nonché degli articoli 2729 e 2697 cod.civ., per avere la CTR posto a base dell’accertamento meri indizi, omettendo di valutare gli elementi probatori addotti dai contribuenti.
I due motivi di doglianza, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione, che ha quindi accolto il ricorso proposto dai contribuenti.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova contraria all’accertamento analitico-induttivo, secondo cui è legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa ex articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr., Cass. Ord. n. 13561/2017).
Ciò detto, la Cassazione ha rilevato come il giudice di appello, a fronte della presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa, non abbia tenuto in alcuna considerazione gli elementi di segno contrario addotti dai contribuenti, in particolare la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di tre milioni di euro, omettendo di valutare l’incidenza dei correlati oneri finanziari sull’utile di impresa.
Detto in altri termini, secondo quanto evidenziato nella pronuncia in rassegna, la CTR avrebbe dovuto prendere in considerazione il sostenimento degli oneri finanziari correlati al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla società, poiché tale elemento, potendo avere una incidenza più o meno significativa sull’utile di impresa, rappresenta una valida prova contraria alla presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa.
Sulla scorta di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, affinché esamini nuovamente la fattispecie, tenendo conto di quanto da essa statuito.