Validità della cartella impugnata nel merito
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariUn difetto di motivazione nella cartella di pagamento non comporta la nullità della cartella stessa.
Infatti, è sufficiente che il contribuente impugni l’atto, dimostrando di aver preso conoscenza dei presupposti impositivi, perché la cartella rimanga valida.
Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 3707/2016, depositata lo scorso 26 febbraio.
La vicenda attiene una cartella di pagamento emessa da Equitalia nei confronti di un contribuente per il recupero di multe e ammende non tributarie conseguenti a una sentenza penale di condanna, oltre che per i compensi di liquidazione al custode giudiziario nominato per lo stesso procedimento.
Il giudice di appello aveva dichiarato nullo l’atto per carenza di motivazione e aveva condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Avverso la decisione, Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sanati i possibili vizi di motivazione della cartella per il raggiungimento dello scopo, atteso che il contribuente si era difeso puntualmente nel merito.
Deve rimanere fermo il principio secondo il quale “la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità” (sentenza n. 11722/2010).
Nel caso di specie, però, si tratta di pretese creditorie non tributarie che trovano il loro fondamento in atti, quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi ausiliari del giudice, per i quali sono previste diverse forme di comunicazione ai destinatari.
Se il contribuente “si è adeguatamente difeso – hanno sostenuto i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento – impugnando tempestivamente la cartella esattoriale e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese, ciò dimostra che la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo”.
Un difetto di motivazione, quindi, non conduce automaticamente alla nullità, se “la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati”.